Art. 8 
 
                     Deliberazione di ammissione 
                          alle agevolazioni 
 
  1. All'esito del procedimento istruttorio di cui all'art. 7, ISMEA,
esperiti gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159,  delibera,  dandone  comunicazione  alla  PMI
richiedente  l'ammissione  alle  agevolazioni  o  il  rigetto   della
domanda, nei limiti delle risorse di cui  all'art.  1,  comma  2  del
presente decreto e nel rispetto della riserva di cui al comma  3  del
medesimo art. 1. 
  2. La deliberazione di ammissione alle  agevolazioni  individua  il
beneficiario, i costi ammessi e la misura dell'agevolazione  concessa
in termini di ESL con riferimento al contributo  a  fondo  perduto  e
stabilisce i tempi per l'attuazione dell'investimento. 
  4. Entro dodici mesi dalla data di comunicazione della delibera  di
ammissione alle agevolazioni, i soggetti beneficiari  trasmettono  ad
ISMEA la documentazione giustificativa dell'investimento effettuato. 
  5. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare  idonee  polizze
assicurative, a favore di ISMEA sui beni agevolati.