Art. 8 Deliberazione di ammissione alle agevolazioni 1. All'esito del procedimento istruttorio di cui all'art. 7, ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delibera, dandone comunicazione alla PMI richiedente l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e nel rispetto della riserva di cui al comma 3 del medesimo art. 1. 2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, i costi ammessi e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL con riferimento al contributo a fondo perduto e stabilisce i tempi per l'attuazione dell'investimento. 4. Entro dodici mesi dalla data di comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, i soggetti beneficiari trasmettono ad ISMEA la documentazione giustificativa dell'investimento effettuato. 5. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative, a favore di ISMEA sui beni agevolati.