Art. 9 
 
             Modalita' di erogazione delle agevolazioni 
 
  1. L'erogazione  del  contributo  a  fondo  perduto  ha  luogo,  in
un'unica soluzione, su un conto corrente intestato esclusivamente  al
soggetto  beneficiario  che  deve  rendicontare  i  costi   sostenuti
mediante invio delle relative fatture quietanzate. 
  2. In alternativa, il soggetto beneficiario puo'  disporre  che  il
pagamento del contributo sia eseguito, in nome e per  proprio  conto,
da ISMEA direttamente al fornitore. In tal caso, l'erogazione avviene
a titolo di saldo, previa dimostrazione dei giustificativi  di  spesa
per la quota di costo non coperta da contributo. 
  3.    ISMEA,    ricevuta    la    documentazione     giustificativa
dell'investimento, effettuate le verifiche di conformita',  eroga  il
contributo  a  fondo  perduto  dandone  comunicazione   al   soggetto
beneficiario. 
  4. In caso di investimenti realizzati per  un  valore  inferiore  a
quello  ammesso,  l'importo  del  contributo  a  fondo   perduto   e'
ricalcolato sulla base dei costi rendicontati. 
  5. Le erogazioni di cui al presente articolo sono  a  valere  sulle
risorse giacenti sul conto  corrente  presso  la  Tesoreria  centrale
dello  Stato,  intestato  al  Ministero  dell'agricoltura   e   della
sovranita' alimentare, di cui all'art. 1, comma 431  della  legge  n.
197 del 2022 e alimentato dalle risorse dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'art. 1, comma 428 della legge n. 197 del 2022.