Art. 9 Modalita' di erogazione delle agevolazioni 1. L'erogazione del contributo a fondo perduto ha luogo, in un'unica soluzione, su un conto corrente intestato esclusivamente al soggetto beneficiario che deve rendicontare i costi sostenuti mediante invio delle relative fatture quietanzate. 2. In alternativa, il soggetto beneficiario puo' disporre che il pagamento del contributo sia eseguito, in nome e per proprio conto, da ISMEA direttamente al fornitore. In tal caso, l'erogazione avviene a titolo di saldo, previa dimostrazione dei giustificativi di spesa per la quota di costo non coperta da contributo. 3. ISMEA, ricevuta la documentazione giustificativa dell'investimento, effettuate le verifiche di conformita', eroga il contributo a fondo perduto dandone comunicazione al soggetto beneficiario. 4. In caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello ammesso, l'importo del contributo a fondo perduto e' ricalcolato sulla base dei costi rendicontati. 5. Le erogazioni di cui al presente articolo sono a valere sulle risorse giacenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'agricoltura e della sovranita' alimentare, di cui all'art. 1, comma 431 della legge n. 197 del 2022 e alimentato dalle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 428 della legge n. 197 del 2022.