Art. 2 Modifiche ed integrazioni dell'art. 37, degli allegati n. 4 tabella 7 e n. 5 tabella 7 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di cantiere disagiato 1. All'art. 37 del Testo unico della ricostruzione privata e' apportata la seguente modifica ed integrazione: a) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: «3. Per l'intervento di riparazione dei danni lievi di edifici ad uso abitativo e produttivo ubicati nei Comuni maggiormente colpiti dal sisma di cui all'allegato 7 del presente Testo unico, e' previsto un incremento del costo parametrico pari al 10%, in considerazione del grado di distruzione causato dal sisma, dell'intensita' macro-sismica e dalla distanza dall'epicentro. 4. L'incremento di cui al precedente comma 3 non e' cumulabile con l'incremento di cui al precedente comma 1, lettera a)». 2. All'allegato n. 4 tabella 7 del Testo unico della ricostruzione privata e' aggiunta la seguente modifica ed integrazione: a) Dopo la lettera h) e' inserita la seguente lettera i): i) «del 10% per interventi su edifici ubicati nei Comuni maggiormente colpiti dal sisma di cui all'allegato 7 del presente Testo unico, in considerazione del grado di distruzione causato dal sisma, dell'intensita' macro-sismica e dalla distanza dall'epicentro». 3. All'allegato n. 5 tabella 7 del Testo unico della ricostruzione privata sono aggiunte le seguenti modifiche ed integrazioni: a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «del 10% per ubicazione disagiata del cantiere causata dalla distanza da altri edifici non appartenenti allo stesso cantiere inferiore a m. 1,50 su almeno due lati o causata dalla possibilita' di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza tra ostacoli inamovibili inferiore a m. 2,00»; b) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente lettera: n) «del 10% per interventi su edifici ubicati nei Comuni maggiormente colpiti dal sisma di cui all'allegato 7 del presente Testo unico, in considerazione del grado di distruzione causato dal sisma, dell'intensita' macro-sismica e dalla distanza dall'epicentro»; c) il primo periodo successivo all'elenco puntato letterale e' sostituito dal seguente: «Gli incrementi di cui alle lettere j), k) ed l) non sono cumulabili con gli incrementi di cui al Capo I della Parte III e l'incremento per l'ubicazione disagiata del cantiere di cui alla lettera c) non e' cumulabile con quello di cui alla lettera n)».