Art. 2 
 
Modifiche ed integrazioni dell'art. 37, degli allegati n. 4 tabella 7
  e n. 5 tabella 7 del Testo unico  della  ricostruzione  privata  in
  tema di cantiere disagiato 
 
  1. All'art. 37 del  Testo  unico  della  ricostruzione  privata  e'
apportata la seguente modifica ed integrazione: 
    a) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: 
      «3. Per l'intervento di riparazione dei danni lievi di  edifici
ad uso abitativo e produttivo ubicati nei Comuni maggiormente colpiti
dal sisma di cui all'allegato 7 del presente Testo unico, e' previsto
un incremento del costo parametrico pari al  10%,  in  considerazione
del  grado  di  distruzione  causato   dal   sisma,   dell'intensita'
macro-sismica e dalla distanza dall'epicentro. 
      4. L'incremento di cui al precedente comma 3 non e'  cumulabile
con l'incremento di cui al precedente comma 1, lettera a)». 
  2. All'allegato n. 4 tabella 7 del Testo unico della  ricostruzione
privata e' aggiunta la seguente modifica ed integrazione: 
    a) Dopo la lettera h) e' inserita la seguente lettera i): 
      i) «del 10%  per  interventi  su  edifici  ubicati  nei  Comuni
maggiormente colpiti dal sisma di cui  all'allegato  7  del  presente
Testo unico, in considerazione del grado di distruzione  causato  dal
sisma,    dell'intensita'    macro-sismica    e    dalla     distanza
dall'epicentro». 
  3. All'allegato n. 5 tabella 7 del Testo unico della  ricostruzione
privata sono aggiunte le seguenti modifiche ed integrazioni: 
    a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «del 10% per ubicazione disagiata del  cantiere  causata  dalla
distanza da altri  edifici  non  appartenenti  allo  stesso  cantiere
inferiore a m. 1,50 su almeno due lati o causata  dalla  possibilita'
di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso  di  larghezza
tra ostacoli inamovibili inferiore a m. 2,00»; 
    b) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente lettera: 
      n) «del 10%  per  interventi  su  edifici  ubicati  nei  Comuni
maggiormente colpiti dal sisma di cui  all'allegato  7  del  presente
Testo unico, in considerazione del grado di distruzione  causato  dal
sisma,    dell'intensita'    macro-sismica    e    dalla     distanza
dall'epicentro»; 
    c) il primo periodo successivo all'elenco  puntato  letterale  e'
sostituito dal seguente: 
      «Gli incrementi di cui alle lettere  j),  k)  ed  l)  non  sono
cumulabili con gli incrementi di cui al Capo  I  della  Parte  III  e
l'incremento per l'ubicazione disagiata  del  cantiere  di  cui  alla
lettera c) non e' cumulabile con quello di cui alla lettera n)».