Art. 2 Rimodulazione della prosecuzione dell'accoglienza temporanea per persone gia' ospitate 1. Ferme restando le forme di accoglienza temporanea attivate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022, e le relative condizioni, anche economiche, previste nell'ambito degli accordi e convenzioni stipulati dai Commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 937/2022, nonche' dalla circolare del Capo Dipartimento di protezione civile del 26 settembre 2022, per le ragioni di cui in premessa, allo scopo di agevolare, in particolari situazioni, l'inserimento nelle comunita' territoriali di riferimento, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ove verifichino l'impossibilita' di ricorrere ad altre forme di accoglienza garantita dallo Stato, ivi incluse le forme di accoglienza a valenza territoriale, sono autorizzati a proseguire, fino al 31 dicembre 2023 e limitatamente alle persone gia' ospitate alla data di pubblicazione delle presente ordinanza, l'accoglienza presso strutture alberghiere, a condizione che la stessa venga assicurata nel limite di costo unitario di 33 euro per die per il complesso dei servizi offerti previsti dal citato avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 969 dell'11 aprile 2022, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate e trasferite per fronteggiare l'emergenza, come integrate dall'art. 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 indicato in premessa. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 ottobre 2023 Il Capo del Dipartimento: Curcio