IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio  della  politica  agricola  comune  e  che   abroga   il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il Piano  strategico  nazionale  della  PAC  (PSP)  2023-2027
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del  2
dicembre 2022 che ricomprende gli interventi di cui all'art.  76  del
regolamento (UE) 2021/2115 inerenti alla gestione del rischio, fra  i
quali  l'implementazione   di   un   Fondo   mutualistico   nazionale
catastrofale (codice intervento SRF04); 
  Visto il decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102  cosi'  come
modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32; 
  Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in  particolare,  l'art.  1
commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il  Fondo  mutualistico
nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle
produzioni agricole causati da alluvione, gelo o  brina  e  siccita',
finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e  76
del regolamento (UE) 2115/2021 e affidate ad  Ismea  le  funzioni  di
soggetto gestore del Fondo, da esercitarsi attraverso una societa' di
capitali dedicata; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 515 della  legge  30  dicembre
2021, che stabilisce, tra l'altro, che i criteri e  le  modalita'  di
intervento del Fondo stesso sono definiti annualmente  nel  Piano  di
gestione dei rischi in agricoltura (di seguito PGRA) di cui  all'art.
4 del decreto legislativo n. 102/2004; 
  Visto il  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina» ed in particolare gli articoli 19 e 20,  che  modificano  le
disposizioni di cui all'art. 1, commi 515, 517 e 518 della  legge  30
dicembre 2021, n. 234; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591 di  approvazione
del PGRA 2023 e, in particolare, il Capo V che stabilisce  criteri  e
modalita' di  intervento  per  l'anno  2023  del  Fondo  mutualistico
nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle
produzioni agricole (Fondo AgriCAT); 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183  relativa  al  «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita'
europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari»; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e del diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16; 
  Visto il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre  2022,  n.  173  convertito  con
modificazioni dalla legge 16  dicembre  2022,  n.  204  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  ministeri»  e,
in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone  che  le  denominazioni
«Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179 recante il regolamento di riorganizzazione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 132,  cosi'  come  modificato  da  ultimo  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72; 
  Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300  che,  da
ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre  2019,  adegua  la  struttura  organizzativa  del
Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali
e delle relative competenze; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
gennaio 2021  recante  il  conferimento  dell'incarico  di  direttore
generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste 20 gennaio  2023,  n.  29419  recante  gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2023; 
  Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale 27 gennaio 2023, n. 42502  con
la quale, per l'attuazione degli obiettivi  strategici  definiti  dal
Ministro nella direttiva generale, rientranti  nella  competenza  del
Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali  e   dello
sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai  titolari  delle  direzioni
generali gli obiettivi operativi e quantificate le  relative  risorse
finanziarie; 
  Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo  rurale  2
febbraio 2023, n. 54082  con  la  quale  sono  stati  attribuiti  gli
obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per  la  loro
realizzazione per l'anno 2023; 
  Considerato  che  il   PSP   2023-2027   individua   il   Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali  e   dello
sviluppo rurale, quale Autorita' di gestione nazionale; 
  Considerato,  inoltre,  che  il  PSP  2023-2027,  nel  definire  la
struttura e l'organizzazione dell'Autorita' di gestione ha  stabilito
che gli organismi intermedi, ai sensi  dell'art.  123,  comma  4  del
regolamento (UE) 2021/2115, sono organismi delegati dall'Autorita' di
gestione  nazionale  per  l'esecuzione  di  determinate  funzioni  di
gestione e  attuazione  del  Piano  mediante  appositi  provvedimenti
formali, che stabiliscono l'oggetto della  delega,  le  modalita'  di
esecuzione della stessa e le modalita' di verifica  sulla  esecuzione
delle funzioni del delegato; 
  Visto  l'art.  7  della  direttiva  del  Capo  Dipartimento   delle
politiche europee e internazionali e dello  sviluppo  rurale  del  27
gennaio 2023, n. 42502 ai sensi del quale la Direzione generale dello
sviluppo rurale e' individuata come organismo intermedio  e  ad  essa
sono delegate tutte le funzioni di  gestione  e  attuazione  del  PSP
2023-2027 inerenti agli ambiti di competenza attribuiti alla medesima
direzione dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019,  n.  179,  tra  i  quali  rientra  la  gestione  degli
interventi cofinanziati dall'Unione europea in  materia  di  gestione
del rischio; 
  Visti gli allegati 11 e 12 del decreto 8 febbraio  2023,  n.  64591
inerenti, rispettivamente, la metodologia di calcolo e l'approvazione
dei valori indice per la determinazione delle  perdite  economiche  e
delle compensazioni erogabili dal Fondo AgriCAT; 
  Vista la comunicazione del 20 giugno 2023, assunta al protocollo n.
413461 dell'8 agosto 2023, con la quale ISMEA ha trasmesso  ulteriori
valori indice per prodotto, calcolati in conformita'  alla  procedura
di cui all'allegato 11 del decreto 8 febbraio 2023, n. 64591; 
  Visto l'art. 21, comma 3 del decreto 8 febbraio 2023, n.  64591  ai
sensi del quale l'elenco dei valori indice,  riportati  nell'allegato
12 del medesimo provvedimento,  puo'  essere  integrato  con  decreto
direttoriale; 
  Ritenuto necessario, per garantire  un'efficace  istruttoria  delle
denunce di danno da parte del Fondo AgriCAT, rideterminare, a seguito
di ulteriori approfondimenti,  i  comparti  produttivi  associati  ad
alcuni prodotti/specie di cui all'allegato 12 al decreto  8  febbraio
2023, sulla base dei quali si applica un coefficiente di abbattimento
in  caso  di  adozione  di  prassi  agronomiche  difformi  da  quelle
ordinarie; 
  Ritenuto, pertanto, necessario approvare  un  ulteriore  elenco  di
valori  indice  per  le  produzioni  vegetali  applicabili   per   la
determinazione  delle  perdite  economiche  e   delle   compensazioni
erogabili dal Fondo AgriCAT per l'anno 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione di  un  ulteriore  elenco  di  valori  indice  per  le
                   produzioni vegetali - Anno 2023 
 
  1.  Gli  ulteriori  valori  indice  per  le   produzioni   vegetali
utilizzabili per la determinazione delle perdite economiche  e  delle
compensazioni erogabili  dal  Fondo  mutualistico  nazionale  per  la
copertura  dei  danni  catastrofali  meteoclimatici  alle  produzioni
agricole nell'anno 2023, sono riportati nell'Allegato 1  al  presente
decreto.