Art. 4 Beneficiari 1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) del presente decreto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea colpite da eventi calamitosi. 2. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) le microimprese e le PMI attive nel settore della produzione agricola primaria colpite da eventi calamitosi. Per gli aiuti agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), sono rispettate le condizioni riguardanti l'effetto di incentivazione in conformita' all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/2472. Sono escluse le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 1, comma 6 del regolamento (UE) 2022/2472 e quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finche' non sia stato effettuato tale rimborso.