Art. 4 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare degli aiuti di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettere a), b), c), d) ed f) del presente decreto le  microimprese  e
le piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della  produzione
agricola primaria e della trasformazione  e  commercializzazione  dei
prodotti  agricoli  di  cui   all'allegato   I   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea colpite da eventi calamitosi. 
  2. Possono beneficiare degli aiuti di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera e)  le  microimprese  e  le  PMI  attive  nel  settore  della
produzione agricola primaria colpite da eventi  calamitosi.  Per  gli
aiuti agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e),  sono
rispettate le condizioni riguardanti l'effetto di  incentivazione  in
conformita' all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/2472.  Sono  escluse
le  imprese  in  difficolta'  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  6  del
regolamento (UE) 2022/2472 e quelle che potrebbero  dover  rimborsare
aiuti dichiarati incompatibili con il mercato  interno,  finche'  non
sia stato effettuato tale rimborso.