Art. 2 Programmi formativi 1. I programmi formativi di cui al presente decreto sono finalizzati ad assicurare che gli operatori, i trasportatori ed i professionisti degli animali acquisiscano conoscenze adeguate in materia di: a) principali malattie elencate degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo e relativo rischio di diffusione; b) oneri ed obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza passiva, di notifica e di comunicazione; c) principi di biosicurezza; d) interazione tra sanita' animale, benessere animale e salute umana; e) buone prassi di allevamento; f) resistenza ai trattamenti farmacologici, compresa quella antimicrobica; 2. I programmi formativi sono differenziati, nei contenuti e nella durata, in considerazione della specie o gruppo specie degli animali detenuti in via prevalente, della tipologia di produzione, del ruolo e delle mansioni svolte dal soggetto destinatario della formazione, come segue: a) programma formativo di cui all'allegato 1 per gli operatori differenziato per specie o gruppo specie degli animali detenuti; b) programma formativo di cui all'allegato 2 per i trasportatori ed i professionisti degli animali, differenziato per specie o gruppo specie degli animali detenuti; c) programma formativo di cui all'allegato 3 per gli operatori degli animali da compagnia. 3. Le regioni e le province autonome assicurano che almeno una volta l'anno nel proprio ambito territoriale sia disponibile, in presenza o in modalita' a distanza (FAD), ciascun programma formativo di cui al comma 2; nel caso in cui i corsi non risultino gia' programmati dai soggetti di cui all'art. 4, provvedono ad organizzarli, anche per il tramite delle ASL, in presenza o in modalita' a distanza (FAD), aggregandoli, se necessario, per specie o gruppi di specie.