Art. 2 
 
                         Programmi formativi 
 
  1.  I  programmi  formativi  di  cui  al  presente   decreto   sono
finalizzati ad assicurare che gli operatori,  i  trasportatori  ed  i
professionisti degli  animali  acquisiscano  conoscenze  adeguate  in
materia di: 
    a) principali malattie elencate degli  animali,  comprese  quelle
trasmissibili all'uomo e relativo rischio di diffusione; 
    b) oneri ed obblighi degli operatori e dei  professionisti  degli
animali con particolare riferimento  agli  obblighi  di  sorveglianza
passiva, di notifica e di comunicazione; 
    c) principi di biosicurezza; 
    d) interazione tra sanita' animale, benessere  animale  e  salute
umana; 
    e) buone prassi di allevamento; 
    f)  resistenza  ai  trattamenti  farmacologici,  compresa  quella
antimicrobica; 
  2. I programmi formativi sono differenziati, nei contenuti e  nella
durata, in considerazione della specie o gruppo specie degli  animali
detenuti in via prevalente, della tipologia di produzione, del  ruolo
e delle mansioni svolte dal soggetto destinatario  della  formazione,
come segue: 
    a) programma formativo di cui all'allegato 1  per  gli  operatori
differenziato per specie o gruppo specie degli animali detenuti; 
    b) programma formativo di cui all'allegato 2 per i  trasportatori
ed i professionisti degli animali, differenziato per specie o  gruppo
specie degli animali detenuti; 
    c) programma formativo di cui all'allegato 3  per  gli  operatori
degli animali da compagnia. 
  3. Le regioni e le province  autonome  assicurano  che  almeno  una
volta l'anno nel proprio  ambito  territoriale  sia  disponibile,  in
presenza o in modalita' a distanza (FAD), ciascun programma formativo
di cui al comma 2; nel  caso  in  cui  i  corsi  non  risultino  gia'
programmati  dai  soggetti  di  cui   all'art.   4,   provvedono   ad
organizzarli, anche per il  tramite  delle  ASL,  in  presenza  o  in
modalita' a distanza (FAD), aggregandoli, se necessario, per specie o
gruppi di specie.