Art. 3 
 
                       Modalita' di erogazione 
                       dei programmi formativi 
 
  1. I programmi formativi di cui all'art. 2 possono  essere  erogati
in presenza o in modalita' FAD e in ogni  caso  devono  prevedere  il
rilascio di un attestato di frequenza con verifica  delle  conoscenze
acquisite mediante una prova di valutazione predisposta  in  funzione
degli  obiettivi  didattici  stabiliti  e  dei  contenuti   definiti;
l'attestato indica la modalita' della predetta verifica.  I  soggetti
erogatori della formazione di cui all'art. 4 conservano per un minimo
di  cinque  anni  la  documentazione  relativa  ai  corsi  erogati  e
all'elenco dei soggetti a cui  e'  stato  rilasciato  l'attestato  di
frequenza e apprendimento. 
  2. L'erogazione della formazione deve  avvenire  nel  rispetto  dei
seguenti criteri: 
    a) utilizzo di strumenti didattici che facilitino l'apprendimento
(materiale fotografico e audiovisivo); 
    b) ricorso ad esempi pratici calati nella realta' produttiva  del
territorio; 
    c)  illustrazione  di  buone  prassi  applicate   nella   pratica
quotidiana; 
    d) modulazione della durata del percorso  formativo  adeguata  ad
operatori, trasportatori e professionisti degli animali. 
  3. I docenti dei programmi  formativi  di  cui  all'art.  2  devono
essere  medici  veterinari  di  comprovata  esperienza  negli  ambiti
oggetto dei programmi formativi, valutata  dagli  enti  erogatori.  I
medici veterinari possono essere affiancati da  esperti  appartenenti
ad altri profili professionali per approfondire determinati contenuti
oggetto dei programmi formativi. 
  4. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, sono tenuti a partecipare
periodicamente ad un programma  formativo  a  loro  dedicato  con  la
seguente frequenza: gli operatori ogni tre anni ed i trasportatori ed
i professionisti degli animali ogni cinque anni.