Art. 3 Modalita' di erogazione dei programmi formativi 1. I programmi formativi di cui all'art. 2 possono essere erogati in presenza o in modalita' FAD e in ogni caso devono prevedere il rilascio di un attestato di frequenza con verifica delle conoscenze acquisite mediante una prova di valutazione predisposta in funzione degli obiettivi didattici stabiliti e dei contenuti definiti; l'attestato indica la modalita' della predetta verifica. I soggetti erogatori della formazione di cui all'art. 4 conservano per un minimo di cinque anni la documentazione relativa ai corsi erogati e all'elenco dei soggetti a cui e' stato rilasciato l'attestato di frequenza e apprendimento. 2. L'erogazione della formazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: a) utilizzo di strumenti didattici che facilitino l'apprendimento (materiale fotografico e audiovisivo); b) ricorso ad esempi pratici calati nella realta' produttiva del territorio; c) illustrazione di buone prassi applicate nella pratica quotidiana; d) modulazione della durata del percorso formativo adeguata ad operatori, trasportatori e professionisti degli animali. 3. I docenti dei programmi formativi di cui all'art. 2 devono essere medici veterinari di comprovata esperienza negli ambiti oggetto dei programmi formativi, valutata dagli enti erogatori. I medici veterinari possono essere affiancati da esperti appartenenti ad altri profili professionali per approfondire determinati contenuti oggetto dei programmi formativi. 4. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, sono tenuti a partecipare periodicamente ad un programma formativo a loro dedicato con la seguente frequenza: gli operatori ogni tre anni ed i trasportatori ed i professionisti degli animali ogni cinque anni.