Art. 4 
 
                 Soggetti erogatori della formazione 
 
  1. Possono erogare i programmi formativi  di  cui  all'art.  2  del
presente decreto: 
    a) gli Istituti zooprofilattici sperimentali,  anche  avvalendosi
dei Centri di referenza nazionali (CdRN); 
    b) i dipartimenti di medicina veterinaria delle Universita'; 
    c) la Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI)  e
gli ordini provinciali dei medici veterinari; 
    d) le societa' scientifiche di settore inserite nell'Elenco delle
societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro della  salute  2
agosto 2017; 
    e)  gli  enti  di  formazione  inseriti  nell'Albo  dei  provider
«E.C.M.», ivi incluse le aziende sanitarie locali; 
    f) i soggetti  inseriti  nell'elenco  di  erogatori  del  sistema
«Sviluppo professionale continuo - SPC» costituito presso la FNOVI. 
  2. Le associazioni di  categoria  di  settore  possono  organizzare
programmi formativi avvalendosi dei  soggetti  erogatori  di  cui  al
comma 1. 
  3. Le associazioni di categoria  e  gli  altri  soggetti  erogatori
privati assicurano che nell'ambito dei programmi formativi non  siano
presenti,  in  qualsiasi  forma,  sponsorizzazioni  finalizzate  alla
pubblicita' di prodotti. 
  4. I soggetti di cui al comma 1, entro il 31 ottobre di ogni  anno,
trasmettono, attraverso la piattaforma informativa nazionale  di  cui
al  comma  5,  alle  regioni  e  province  autonome  territorialmente
competenti rispetto  alla  sede  o  sedi  scelte  il  calendario  dei
programmi formativi del triennio  successivo.  Per  ciascun  progetto
formativo devono essere  descritti  la  tipologia,  la  modalita'  di
erogazione (in presenza  e/o  in  modalita'  FAD),  i  contenuti,  le
metodologie didattiche, il monte ore ed i curricula dei  docenti.  Le
regioni e le province autonome competenti, verificata la  conformita'
dei programmi formativi alle disposizioni del  presente  decreto,  li
validano sulla piattaforma informativa nazionale dedicata. Qualora un
programma di formazione sia organizzato in modalita'  FAD  oppure  in
piu' sedi  collocate  in  diverse  regioni  o  province  autonome  la
validazione e' effettuata da tutte le regioni e le province  autonome
coinvolte. 
  5. Nel Portale formazione del Centro di referenza nazionale per  la
formazione in sanita'  pubblica  veterinaria  (CRN  FSPV),  istituito
presso l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  della  Lombardia  e
dell'Emilia  Romagna,  e'  attivata,  sulla  base  delle  indicazioni
fornite dal Ministero della salute, entro il 31  dicembre  2023,  una
piattaforma informativa  nazionale  per  la  trasmissione,  raccolta,
validazione e pubblicazione dei programmi di  formazione  di  cui  al
presente decreto distinti per tipologia di corso e divisi per regione
o provincia autonoma sedi dei programmi. 
  6. I soggetti di cui al  comma  1  al  termine  di  ogni  programma
formativo registrano sulla piattaforma informativa di cui al comma  5
l'elenco dei soggetti che  hanno  superato  la  verifica  finale  del
corso. Il CRN FSPV mette a disposizione sul proprio portale  l'elenco
dei soggetti formati sul territorio nazionale divisi  per  regione  o
provincia autonoma.