Art. 5 
 
                               Esoneri 
 
  1. Sono esonerati dall'obbligo formativo  di  cui  all'art.  2  del
presente decreto: 
    a) gli  operatori,  i  trasportatori  e  i  professionisti  degli
animali che hanno obbligo di formazione continua in ragione di  norme
diverse dai decreti legislativi n. 134 e n. 136 del 5 agosto 2022,  a
condizione che la suddetta formazione, effettivamente svolta, includa
i contenuti e rispetti i criteri e le modalita' di erogazione di  cui
al presente decreto; 
    b)   gli   operatori   ed   i   professionisti   degli    animali
rispettivamente responsabili o che si occupano di animali detenuti in
allevamenti familiari come definiti all'art. 2, comma 1,  lettera  f)
del decreto legislativo n. 134 del 2022 e in  allevamenti  amatoriali
di animali da compagnia. 
  2. Le regioni e  province  autonome  anche  per  il  tramite  delle
aziende sanitarie locali organizzano, con cadenza  almeno  triennale,
eventi  formativi  a  partecipazione  facoltativa  per  informare   e
sensibilizzare i  soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  sui
contenuti di cui ai relativi programmi di formazione.