Art. 5 Esoneri 1. Sono esonerati dall'obbligo formativo di cui all'art. 2 del presente decreto: a) gli operatori, i trasportatori e i professionisti degli animali che hanno obbligo di formazione continua in ragione di norme diverse dai decreti legislativi n. 134 e n. 136 del 5 agosto 2022, a condizione che la suddetta formazione, effettivamente svolta, includa i contenuti e rispetti i criteri e le modalita' di erogazione di cui al presente decreto; b) gli operatori ed i professionisti degli animali rispettivamente responsabili o che si occupano di animali detenuti in allevamenti familiari come definiti all'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 134 del 2022 e in allevamenti amatoriali di animali da compagnia. 2. Le regioni e province autonome anche per il tramite delle aziende sanitarie locali organizzano, con cadenza almeno triennale, eventi formativi a partecipazione facoltativa per informare e sensibilizzare i soggetti di cui al comma 1, lettera b), sui contenuti di cui ai relativi programmi di formazione.