Art. 6 Disposizioni transitorie 1. Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024. 2. Gli operatori ed i trasportatori che alla data di applicazione del presente decreto sono identificati e registrati nel Sistema I&R ed i professionisti degli animali che si occupano di animali identificati e registrati in BDN ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 134 del 2022 presso stabilimenti registrati o riconosciuti, che, alla data di applicazione del presente decreto, hanno gia' avviato la propria attivita' sono tenuti ad assolvere all'obbligo di frequenza del primo programma formativo entro il 31 dicembre 2025. 3. I soggetti di cui al comma 2 che avviano la propria attivita' tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 assolvono all'obbligo di frequenza del primo programma formativo entro 12 mesi dall'avvio dell'attivita'. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2026 la frequenza del primo programma di formazione e' condizione per la registrazione degli operatori ed i trasportatori nel Sistema I&R e per l'avvio dell'attivita' dei professionisti degli animali che si occupano di animali identificati e registrati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 134 del 2022 presso stabilimenti registrati o riconosciuti.