Art. 6 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il presente decreto, che entra in vigore  il  giorno  successivo
alla  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024. 
  2. Gli operatori ed i trasportatori che alla data  di  applicazione
del presente decreto sono identificati e registrati nel  Sistema  I&R
ed  i  professionisti  degli  animali  che  si  occupano  di  animali
identificati e registrati in BDN  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,
lettere b) e c) del  decreto  legislativo  n.  134  del  2022  presso
stabilimenti  registrati  o   riconosciuti,   che,   alla   data   di
applicazione del presente decreto,  hanno  gia'  avviato  la  propria
attivita' sono tenuti ad assolvere all'obbligo di frequenza del primo
programma formativo entro il 31 dicembre 2025. 
  3. I soggetti di cui al comma 2 che avviano  la  propria  attivita'
tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 assolvono all'obbligo di
frequenza del primo programma  formativo  entro  12  mesi  dall'avvio
dell'attivita'. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2026 la frequenza del primo programma
di formazione e' condizione per la registrazione degli operatori ed i
trasportatori nel  Sistema  I&R  e  per  l'avvio  dell'attivita'  dei
professionisti degli animali che si occupano di animali  identificati
e registrati ai sensi dell'art. 1, comma  2,  lettere  b)  e  c)  del
decreto legislativo n. 134 del 2022 presso stabilimenti registrati  o
riconosciuti.