Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di  Bolzano  provvedono  ad  attuare  quanto  previsto  dal  presente
decreto, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e  con  le
relative norme di attuazione. 
  2. Le spese di partecipazione ai programmi  di  formazione  sono  a
carico dei soggetti con obbligo di formazione ai sensi  del  presente
decreto. 
  3. All'attuazione del presente decreto si provvede con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 settembre 2023 
 
                                                p. Il Ministro        
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                   Gemmato            

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 2557