Art. 7 Disposizioni finali 1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dal presente decreto, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione. 2. Le spese di partecipazione ai programmi di formazione sono a carico dei soggetti con obbligo di formazione ai sensi del presente decreto. 3. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 settembre 2023 p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Gemmato Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2557