(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Disposizioni  di  attuazione  dell'art.  4-septies.2,   del   decreto
  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  I. Ambito di applicazione 
 
    Gli obblighi stabiliti dalle presenti disposizioni  si  applicano
alle  operazioni  di  cartolarizzazione  rientranti  nell'ambito   di
applicazione   del   regolamento   (UE)    2017/2402    ("Regolamento
cartolarizzazioni") (1)  per le  quali  la  Consob  e'  competente  a
esercitare   la   vigilanza   secondo   quanto   previsto   dall'art.
4-septies.2, co. 6, lett. b), c) e d) del  d.lgs.  24  febbraio  1998
("TUF") (2) 
    Gli obblighi di notifica alla  Consob  stabiliti  dalle  presenti
disposizioni (Sezione II, par. 1 e Sezione III, par. 1) si  applicano
alle cartolarizzazioni  emesse  (3)  successivamente  all'entrata  in
vigore delle presenti disposizioni e  a  quelle  emesse  dopo  il  1°
gennaio 2019 ancora in essere alla data di entrata  in  vigore  delle
disposizioni. 
    Gli  obblighi  di  cui  alla  sezione  II,  par.  2,  riguardanti
l'informativa a evento e quelli di cui alla Sezione III,  par.  2  si
applicano alle operazioni di  cartolarizzazione  emesse  dopo  il  1°
gennaio 2019. 
 
    II.   Informazioni   relative   a   tutte   le   operazioni    di
cartolarizzazione oggetto di vigilanza da parte della Consob 
 
    1. Notifica delle operazioni di cartolarizzazione 
    Nei casi in  cui  non  siano  coinvolti  nella  cartolarizzazione
soggetti vigilati ai sensi dell'art. 4-septies.2, co.  6,  lett.  b),
del TUF, ne'  sia  presente  un  promotore  e,  quindi,  sussista  la
competenza della Consob, i  cedenti,  i  prestatori  originari  e  le
societa' veicolo mettono a disposizione della Consob le  informazioni
relative all'operazione di cartolarizzazione di  cui  al  modello  di
dati  pubblicato  sul  sito  internet   della   CONSOB   al   momento
dell'emissione. 
    In  particolare  le  informazioni  riguardano,  inter  alia,   le
seguenti categorie: (i) i dati identificativi dell'ente segnalante  e
della  cartolarizzazione;  (ii)  il  repertorio  di   dati   per   le
cartolarizzazioni in cui tutte le informazioni necessarie sono  state
rese   pubbliche   (se   applicabile   (4)   ;   (iii)   informazioni
sull'operazione; (iv) informazioni sulle esposizioni  cartolarizzate;
(v) informazioni sulle  posizioni  inerenti  alla  cartolarizzazione;
(vi) l'attestazione di  conformita'  agli  articoli  da  6  a  9  del
regolamento cartolarizzazioni. 
    La conformita' dell'operazioni ai requisiti di cui agli  articoli
da 6 a 9 del  regolamento  cartolarizzazioni  deve  essere  resa  per
iscritto dal responsabile dell'organo con funzione  di  gestione.  In
caso di piu' cedenti, la dichiarazione  di  conformita'  deve  essere
predisposta da ciascun cedente. 
    La notifica deve essere inviata una sola  volta  alla  Consob.  I
soggetti obbligati si accordano su chi sia tenuto a trasmettere  tali
informazioni. 
 
  2. Informazioni a evento 
    I cedenti, i prestatori originari  e  le  societa'  veicolo  sono
tenuti a notificare  alla  Consob  ogni  evento  significativo,  come
definito dall'art.  7,  paragrafo  1,  lettera  g),  del  Regolamento
cartolarizzazioni, che incida o possa incidere sulle  caratteristiche
dell'operazione e, quindi, possa avere  effetti  sul  rispetto  degli
articoli da 6 a 9,  del  regolamento  cartolarizzazioni.  Si  applica
quanto previsto dall'ultimo periodo del paragrafo precedente. 
 
    3. Chiusura dell'operazione di cartolarizzazione 
    I  cedenti,  i  prestatori  originari  e  le   societa'   veicolo
notificano  alla  Consob   la   chiusura   (5)   dell'operazione   di
cartolarizzazione. Si applica quanto previsto dall'ultimo periodo del
paragrafo precedente. 
 
    III. Cartolarizzazioni STS 
 
  1.   Comunicazione   dell'avvenuta   notifica   presso   ESMA    di
cartolarizzazione STS 
    Secondo quanto previsto dall'art. 27,  per  le  cartolarizzazioni
STS il cedente e il promotore sono tenuti a notificare congiuntamente
all'ESMA  la  conformita'  della   cartolarizzazione   ai   requisiti
stabiliti dal Capo 4. 
    Tali soggetti sono tenuti a informare anche la Consob non  appena
una  cartolarizzazione  STS  e'   stata   notificata   all'ESMA.   In
particolare,  essi  sono  tenuti  a  trasmettere   alla   Consob   le
informazioni previste nel pertinente modello di dati  pubblicato  sul
sito internet  della  CONSOB  allegando  i  template  valorizzati  in
occasione della notifica STS all'ESMA e  della  notifica  alla  Banca
centrale europea o alla Banca d'Italia rispettivamente per  gli  enti
significativi (6) e gli enti meno significativi (7) 
     La conformita' dell'operazioni ai requisiti di cui agli articoli
da 20 a 26-sexies, del  Regolamento  cartolarizzazioni,  deve  essere
resa per  iscritto  dal  responsabile  dell'organo  con  funzione  di
gestione. In caso di piu' cedenti, la  dichiarazione  di  conformita'
deve essere predisposta da ciascun cedente. 
 
  2. Perdita dei requisiti 
    Secondo quanto previsto dall'art. 27,  par.  4,  del  Regolamento
cartolarizzazioni, nel caso in cui una cartolarizzazione non soddisfi
piu' i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da
23  a  26  o  agli  articoli  da  26-bis  a  26-sexies,  del   citato
regolamento, il cedente  e,  se  del  caso,  il  promotore,  oltre  a
notificare immediatamente l'ESMA, informano la Consob. 
 
    IV.  Tempistiche  e  modalita'  di  adempimento  degli   obblighi
informativi 
 
    Le operazioni di cartolarizzazione devono essere notificate  alla
Consob  entro quindici  giorni  dalla  data  di  emissione.  Per   le
operazioni  emesse  entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  delle
disposizioni, nonche' per le operazioni emesse  dopo  il  1°  gennaio
2019 e ancora  in  essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni,  i  soggetti  obbligati  dispongono  di  due  mesi  per
effettuare la notifica. 
    Per le informazioni di cui alla  sezione  II,  parr.  2  e  3,  i
soggetti obbligati sono tenuti a dare informativa alla  Consob  senza
indugio. 
    La  comunicazione   dell'avvenuta   notifica   presso   ESMA   di
cartolarizzazione STS e della designazione del soggetto che funge  da
primo referente devono essere trasmesse prima  della  fissazione  del
prezzo,  ove  disponibile,  e  in  ogni  caso  entro  cinque   giorni
lavorativi dalla notifica ad ESMA. 
    La notifica della perdita dei requisiti STS deve essere trasmessa
senza indugio. 
    Le sopra citate informazioni sono trasmesse alla CONSOB,  tramite
la compilazione del modello di  dati  e  secondo  modalita'  tecniche
specificate in apposite  istruzioni  operative  pubblicate  sul  sito
internet della CONSOB. 
 
    V. Requisiti organizzativi 
 
    Il cedente, il promotore, la SSPE e il prestatore originario  per
le cartolarizzazioni sottoposte alla vigilanza  della  Consob  devono
valutare   tutti   i   rischi   derivanti   dalle    operazioni    di
cartolarizzazione  in  cui  sono  coinvolti,  ivi   compresi   quelli
reputazionali. Tali soggetti sono tenuti  a  istituire,  applicare  e
mantenere politiche e procedure adeguate ad affrontare tali rischi. 
    L'organo con funzione  di  supervisione  strategica  esercita  un
controllo effettivo su dette politiche e procedure. 
    L'organo con funzione di  controllo  monitora  permanentemente  e
valuta periodicamente l'adeguatezza e  l'efficacia  delle  politiche,
delle procedure e delle specifiche misure adottate. 
 
    VI. Autorizzazione di un terzo che valuta la conformita' STS 
 
    Secondo   quanto   previsto   dall'art.   28   del    Regolamento
cartolarizzazioni, un soggetto  terzo  puo'  essere  autorizzato,  al
ricorrere delle  condizioni  stabilite  nel  richiamato  art.  28,  a
valutare la conformita' di una cartolarizzazione agli articoli da  19
a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26-bis a  26-sexies
del citato regolamento. I  soggetti  che  intendono  richiedere  alla
Consob l'autorizzazione sono tenuti  a  trasmettere  le  informazioni
stabilite dal regolamento delegato (UE) 2019/885,  secondo  modalita'
tecniche specificate in apposite istruzioni operative pubblicate  sul
sito internet della CONSOB. 
 
__________ 

(1) Ai sensi dell'art. 2, n. 1,  del  Regolamento  cartolarizzazioni,
    per cartolarizzazione si intende «l'operazione o lo schema in cui
    il  rischio  di  credito  associato  ad  un'esposizione  o  a  un
    portafoglio di esposizioni e' diviso in segmenti, avente tutte le
    seguenti caratteristiche: a) i pagamenti  effettuati  nell'ambito
    dell'operazione  o  dello  schema  dipendono  dalla   performance
    dell'esposizione  o  del  portafoglio  di  esposizioni;   b)   la
    subordinazione dei  segmenti  determina  la  distribuzione  delle
    perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema; c)
    l'operazione o lo schema  non  crea  esposizioni  che  possiedono
    tutte le caratteristiche elencate all'articolo 147, paragrafo  8,
    del regolamento (UE) n. 575/2013». 

(2) Ai sensi dell'art. 29, par. 4, del regolamento cartolarizzazioni:
    «per il cedente, il prestatore originario  e  la  SSPE  stabiliti
    nell'Unione e non contemplati dagli atti legislativi  dell'Unione
    citati al paragrafo 3, gli Stati  membri  designano  una  o  piu'
    autorita' competenti per vigilare sulla conformita' agli obblighi
    di cui agli articoli 6, 7, 8 e  9.  [...]  Tale  obbligo  non  si
    applica nei riguardi delle entita'  che  si  limitano  a  vendere
    esposizioni nell'ambito  di  un  programma  ABCP  o  di  un'altra
    operazione o di un altro schema di cartolarizzazione  e  che  non
    creano attivamente esposizioni con  la  finalita'  principale  di
    cartolarizzarle regolarmente». Ai sensi del par.  6,  del  citato
    art. 29: «il paragrafo 5 del presente articolo non si applica nei
    riguardi delle entita' che  si  limitano  a  vendere  esposizioni
    nell'ambito di un programma ABCP o di un'altra operazione o di un
    altro schema di cartolarizzazione e che  non  creano  attivamente
    esposizioni  con  la  finalita'  principale  di   cartolarizzarle
    regolarmente. In tal caso, il cedente o il promotore verifica che
    tali soggetti soddisfino  i  pertinenti  obblighi  previsti  agli
    articoli da 18 a 27». 

(3) La data di emissione e' la data in  cui  l'esposizione  e'  stata
    cartolarizzata per la prima volta; questa  data  puo'  coincidere
    con: (i) la  data  di  emissione  dei  titoli  (cartolarizzazioni
    tradizionali);  (ii)  la   data   del   contratto   di   garanzia
    (cartolarizzazione sintetica); (iii) la data  in  cui  il  titolo
    asset-backed commercial paper e' stato emesso per la prima volta.
    Cfr. art. 43, par. 9, del Regolamento cartolarizzazioni. 

(4) Il Regolamento cartolarizzazioni non prevede l'obbligo in caso di
    cartolarizzazioni private di ricorrere ad un repertorio  di  dati
    sulle  cartolarizzazioni  (cfr.  Considerando   13,   Regolamento
    cartolarizzazioni) 

(5) Un'operazione di cartolarizzazione si intende chiusa  quando  non
    esistono piu' attivita' e passivita' collegate all'operazione. 

(6) Per  enti  significativi  si   intende   "i   soggetti   definiti
    dall'articolo 2, n. 16, del regolamento  (UE)  n.  468/2014,  sui
    quali la BCE esercita la vigilanza diretta in  conformita'  delle
    disposizioni del Meccanismo di vigilanza unico. 

(7) Per enti meno significativi si intende "i soggetti, sottoposti  a
    vigilanza nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico,  diversi
    da quelli significativi".