Art. 2 Definizioni Oltre alle definizioni del regolamento (UE) n. 2018/848 e del regolamento (UE) n. 2017/625, ai fini del presente decreto si utilizzano le seguenti definizioni: 1. MASAF: Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 2. ADM: Agenzia delle dogane e monopoli; 3. Controllo ufficiale per la verifica di conformita' al regolamento: verifica di conformita' ai sensi dell'art. 38 del regolamento, l'indagine ufficiale di cui agli articoli 29 del regolamento e i controlli volti a verificare il rispetto delle condizioni e delle misure per l'importazione nell'Unione europea di prodotti biologici e in conversione; 4. Controllo di laboratorio: il controllo ufficiale che comprende il campionamento ufficiale e la successiva analisi ufficiale su una matrice prelevata al fine di ricercare prodotti e sostanze non ammessi all'uso in agricoltura biologica; 5. Aliquota: ciascuna delle parti equivalenti in cui viene suddiviso il campione di laboratorio; 6. Campionamento ufficiale: metodo utilizzato nell'ambito dei controlli ufficiali che prevede il prelievo di una matrice e la formazione di un campione rappresentativo; 7. Campione: una o piu' unita' selezionate in un insieme di unita', oppure una porzione di matrice selezionata all'interno di una quantita' piu' grande; 8. Campione globale: il totale combinato e accuratamente mescolato dei campioni elementari prelevati da una partita; 9. Campione elementare: una o piu' unita' prelevate in un solo punto di un oggetto del campionamento; 10. Campione di laboratorio: una quantita' rappresentativa di materiale prelevata dal campione globale, da suddividere in aliquote da destinare alle analisi; 11. Entita' del campione: il numero delle unita', o quantita' di prodotto, che costituiscono il campione; 12. Unita': la piu' piccola porzione discreta dell'oggetto del campionamento che puo' essere prelevata per costituire la totalita' o una parte di un campione elementare; 13. Oggetto del campionamento: l'insieme di elementi identificabili, compreso un appezzamento di terreno, avente, a conoscenza di chi esegue il campionamento, caratteristiche uniformi ai fini del controllo ufficiale che ha previsto un determinato controllo di laboratorio; 14. Sostanze non ammesse: sostanze e prodotti non autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3 del regolamento e OGM; 15. Presenza di una sostanza non ammessa: risultato analitico del laboratorio ufficiale che evidenzia la presenza quantificabile di una sostanza non ammessa sul campione analizzato; 16. Matrice: materiale di cui sono costituite le aliquote; 17. Analisi ufficiale: analisi, diagnosi e prova, cosi' come indicato all'art. 14, lettera h), del regolamento (UE) n. 2017/625, effettuata da un laboratorio ufficiale o dal laboratorio nazionale di riferimento; 18. Analisi di prima istanza: la prima analisi eseguita in ordine di tempo nell'ambito del controllo di laboratorio svolto dall'organismo di controllo e dall'autorita' di controllo; 19. Laboratorio ufficiale: laboratori designati dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592 nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'art. 10, lettera d) della legge di delegazione n. 127 del 4 agosto 2022; 20. Prodotto biologico: prodotto biologico o in conversione come definiti rispettivamente all'art. 3, paragrafi numeri 2 e 7 del regolamento; 21. Rischio: probabilita' di non conformita' al regolamento; 22. Controllo di laboratorio particolare: controllo volto a valutare il differenziale del risultato analitico derivante da piu' campioni di laboratorio.