Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  Oltre alle definizioni del  regolamento  (UE)  n.  2018/848  e  del
regolamento (UE)  n.  2017/625,  ai  fini  del  presente  decreto  si
utilizzano le seguenti definizioni: 
    1. MASAF: Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste; 
    2. ADM: Agenzia delle dogane e monopoli; 
    3.  Controllo  ufficiale  per  la  verifica  di  conformita'   al
regolamento: verifica  di  conformita'  ai  sensi  dell'art.  38  del
regolamento,  l'indagine  ufficiale  di  cui  agli  articoli  29  del
regolamento e i  controlli  volti  a  verificare  il  rispetto  delle
condizioni e delle misure per l'importazione nell'Unione  europea  di
prodotti biologici e in conversione; 
    4. Controllo di laboratorio: il controllo ufficiale che comprende
il campionamento ufficiale e la successiva analisi ufficiale  su  una
matrice prelevata al  fine  di  ricercare  prodotti  e  sostanze  non
ammessi all'uso in agricoltura biologica; 
    5. Aliquota:  ciascuna  delle  parti  equivalenti  in  cui  viene
suddiviso il campione di laboratorio; 
    6. Campionamento ufficiale:  metodo  utilizzato  nell'ambito  dei
controlli ufficiali che prevede il  prelievo  di  una  matrice  e  la
formazione di un campione rappresentativo; 
    7. Campione: una o piu'  unita'  selezionate  in  un  insieme  di
unita', oppure una porzione di matrice selezionata all'interno di una
quantita' piu' grande; 
    8.  Campione  globale:  il  totale  combinato   e   accuratamente
mescolato dei campioni elementari prelevati da una partita; 
    9. Campione elementare: una o piu' unita' prelevate  in  un  solo
punto di un oggetto del campionamento; 
    10. Campione di laboratorio:  una  quantita'  rappresentativa  di
materiale prelevata dal campione globale, da suddividere in  aliquote
da destinare alle analisi; 
    11. Entita' del campione: il numero delle unita', o quantita'  di
prodotto, che costituiscono il campione; 
    12. Unita': la piu' piccola porzione  discreta  dell'oggetto  del
campionamento che puo' essere prelevata per costituire la totalita' o
una parte di un campione elementare; 
    13.   Oggetto   del   campionamento:   l'insieme   di    elementi
identificabili,  compreso  un  appezzamento  di  terreno,  avente,  a
conoscenza di chi esegue il campionamento,  caratteristiche  uniformi
ai fini del  controllo  ufficiale  che  ha  previsto  un  determinato
controllo di laboratorio; 
    14. Sostanze non ammesse: sostanze e prodotti non autorizzati per
l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'art.  9,  paragrafo  3
del regolamento e OGM; 
    15. Presenza di una sostanza non ammessa: risultato analitico del
laboratorio ufficiale che evidenzia la presenza quantificabile di una
sostanza non ammessa sul campione analizzato; 
    16. Matrice: materiale di cui sono costituite le aliquote; 
    17. Analisi ufficiale: analisi,  diagnosi  e  prova,  cosi'  come
indicato all'art. 14, lettera h), del regolamento (UE)  n.  2017/625,
effettuata da un laboratorio ufficiale o dal laboratorio nazionale di
riferimento; 
    18. Analisi di prima istanza: la prima analisi eseguita in ordine
di  tempo   nell'ambito   del   controllo   di   laboratorio   svolto
dall'organismo di controllo e dall'autorita' di controllo; 
    19. Laboratorio ufficiale:  laboratori  designati  dall'autorita'
competente ai sensi dell'art. 3 del  decreto  ministeriale  12  marzo
2014, n. 2592 nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui
all'art. 10, lettera d) della legge  di  delegazione  n.  127  del  4
agosto 2022; 
    20. Prodotto biologico: prodotto biologico o in conversione  come
definiti rispettivamente all'art. 3,  paragrafi  numeri  2  e  7  del
regolamento; 
    21. Rischio: probabilita' di non conformita' al regolamento; 
    22. Controllo  di  laboratorio  particolare:  controllo  volto  a
valutare il differenziale del risultato analitico derivante  da  piu'
campioni di laboratorio.