Art. 3 Finalita' del controllo di laboratorio nel controllo ufficiale per verifica di conformita' al regolamento 1. Il controllo di laboratorio nell'ambito di un controllo ufficiale per la verifica di conformita' al regolamento e' eseguito al fine di ricercare una o piu' sostanze non ammesse su una determinata matrice, per stabilire: a. l'utilizzo di sostanze non ammesse; b. l'integrita' delle caratteristiche biologiche del prodotto durante ogni fase della produzione, preparazione, magazzinaggio e distribuzione; c. l'applicazione e l'efficacia delle misure precauzionali volte ad evitare la contaminazione del prodotto biologico; d. la fonte e la causa della presenza di sostanze non ammesse che puo' compromettere l'integrita' del prodotto biologico. 2. Il MASAF, sulla base della valutazione del rischio, dispone con apposito provvedimento, previa informativa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ulteriori indicazioni ad integrazione di quanto previsto negli allegati del presente decreto, in relazione alle sostanze e prodotti da ricercare, tipologie di matrici da campionare, epoche e metodi di campionamento.