Art. 3 
 
Finalita' del controllo di laboratorio nel  controllo  ufficiale  per
               verifica di conformita' al regolamento 
 
  1.  Il  controllo  di  laboratorio  nell'ambito  di  un   controllo
ufficiale per la verifica di conformita' al regolamento  e'  eseguito
al fine  di  ricercare  una  o  piu'  sostanze  non  ammesse  su  una
determinata matrice, per stabilire: 
    a. l'utilizzo di sostanze non ammesse; 
    b. l'integrita' delle  caratteristiche  biologiche  del  prodotto
durante ogni fase della  produzione,  preparazione,  magazzinaggio  e
distribuzione; 
    c. l'applicazione e l'efficacia delle misure precauzionali  volte
ad evitare la contaminazione del prodotto biologico; 
    d. la fonte e la causa della presenza di sostanze non ammesse che
puo' compromettere l'integrita' del prodotto biologico. 
  2. Il MASAF, sulla base della valutazione del rischio, dispone  con
apposito provvedimento, previa informativa in  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, ulteriori indicazioni  ad  integrazione  di  quanto
previsto negli allegati  del  presente  decreto,  in  relazione  alle
sostanze e prodotti da ricercare, tipologie di matrici da campionare,
epoche e metodi di campionamento.