Art. 4 
 
                Campionamento e gestione del campione 
 
  1. Le  motivazioni  per  la  scelta  dell'oggetto,  della  matrice,
dell'epoca  e  dei  metodi  di  campionamento  tengono  conto   della
valutazione del rischio e di quanto previsto  all'art.  3,  comma  1.
Esse sono descritte nel verbale di campionamento di cui all'art. 5. 
  2.  L'oggetto  del  campionamento  e'  individuato   e   descritto,
utilizzando una unita' di misura chiara e adeguata. 
  3. I metodi per il campionamento, la costituzione del campione e la
sua successiva manipolazione, sono conformi alle normative unionali e
nazionali applicabili,  anche  nel  caso  in  cui  la  finalita'  del
controllo di  laboratorio  e'  la  ricerca  di  sostanze  diverse  da
fitosanitari e OGM. 
  4. Nell'ambito di  un  controllo  di  laboratorio  che  prevede  un
campionamento nella fase  di  campo,  sono  utilizzati  i  metodi  di
campionamento riportati nell'allegato 3 del presente decreto. 
  5. In caso di un 'controllo di laboratorio particolare' che prevede
la predisposizione di piu' campioni di laboratorio, si applica quanto
previsto nell'allegato 4 del presente decreto. 
  6. Il campione di laboratorio e' suddiviso in almeno tre  aliquote,
omogenee tra loro, di cui: 
    a. una da inviare al laboratorio ufficiale per l'analisi di prima
istanza; 
    b.  una  da  utilizzare   per   l'esame   di   parte,   a   spese
dell'operatore, nell'ambito  della  eventuale  controperizia  di  cui
all'art. 35 del regolamento (UE) n. 2017/625, presso  un  laboratorio
accreditato di sua fiducia; 
    c. una da utilizzare per l'eventuale controversia di cui all'art.
35 del  regolamento  (UE)  n.  2017/625.  Questa  aliquota  rimane  a
disposizione  dell'operatore,   custodita   presso   l'organismo   di
controllo che ha effettuato il campionamento, per il tempo necessario
per la richiesta della controversia. Superato tale termine, ovvero in
caso di esito negativo dell'analisi di prima istanza, l'organismo  di
controllo dispone liberamente dell'aliquota. 
  7. L'entita' di ogni  singola  aliquota  dipende  dalla  matrice  e
rispetta i quantitativi minimi indicati nell'allegato 2 del  presente
decreto. 
  8. Prima del campionamento l'operatore e' informato della procedura
prevista  per  la  controperizia  e  della  gestione   dell'eventuale
controversia. In deroga a quanto previsto al  comma  6,  le  aliquote
necessarie per assicurare all'operatore il diritto alla controperizia
e alla eventuale controversia non sono prelevate: 
    a. in caso di espressa rinuncia dell'operatore o di un suo legale
rappresentante, annotata nel verbale di campionamento, ovvero 
    b. quando non e' tecnicamente possibile. In tale caso l'organismo
di controllo o ADM ne informa l'operatore e motiva  adeguatamente  le
ragioni nel verbale di campionamento. 
  9. Il campione di laboratorio puo' essere suddiviso in un numero di
aliquote superiore a tre, anche su richiesta dell'operatore.  In  tal
caso l'entita' del campione di laboratorio, il numero di  aliquote  e
la  motivazione   sono   chiaramente   riportate   nel   verbale   di
campionamento. 
  10. La predisposizione delle aliquote per la spedizione e' eseguita
nel piu' breve tempo possibile al fine di evitare alterazioni. 
  11. Ognuna delle aliquote  deve  essere  posta  in  un  contenitore
idoneo  a   seconda   della   matrice   e   dell'analisi   richiesta,
accuratamente sigillata in  modo  da  impedire  la  manomissione  del
contenuto e identificata  in  maniera  univoca  riportante  almeno  i
seguenti dati: 
    a.  nome  e  identificativo   dell'organismo   di   controllo   o
dell'autorita' che ha effettuato il campionamento 
    b. data e ora del campionamento 
    c. natura del campione prelevato 
    d. codice di identificazione univoca del verbale di campionamento 
    e. firma di chi ha effettuato il campionamento. 
  12. Una volta sigillate e identificate, le  aliquote  sono  gestite
nel rispetto  delle  norme  esistenti,  ivi  comprese  le  norme  ISO
pertinenti.  Le  modalita'  e  il  periodo  di   conservazione   sono
documentati e giustificati e tengono conto della natura della matrice
e  delle  caratteristiche  e  della  stabilita'  della  sostanza   da
ricercare. 
  13. L'aliquota destinata all'analisi di prima istanza  puo'  essere
conservata  per  un  massimo  di  settantadue  ore  dal  momento  del
campionamento prima della spedizione. 
  14. Qualora sia necessario ricorrere al congelamento delle aliquote
sono assicurate tutte le misure utili a garantire il mantenimento  di
temperature idonee per tutta la durata della spedizione.