Art. 4 Campionamento e gestione del campione 1. Le motivazioni per la scelta dell'oggetto, della matrice, dell'epoca e dei metodi di campionamento tengono conto della valutazione del rischio e di quanto previsto all'art. 3, comma 1. Esse sono descritte nel verbale di campionamento di cui all'art. 5. 2. L'oggetto del campionamento e' individuato e descritto, utilizzando una unita' di misura chiara e adeguata. 3. I metodi per il campionamento, la costituzione del campione e la sua successiva manipolazione, sono conformi alle normative unionali e nazionali applicabili, anche nel caso in cui la finalita' del controllo di laboratorio e' la ricerca di sostanze diverse da fitosanitari e OGM. 4. Nell'ambito di un controllo di laboratorio che prevede un campionamento nella fase di campo, sono utilizzati i metodi di campionamento riportati nell'allegato 3 del presente decreto. 5. In caso di un 'controllo di laboratorio particolare' che prevede la predisposizione di piu' campioni di laboratorio, si applica quanto previsto nell'allegato 4 del presente decreto. 6. Il campione di laboratorio e' suddiviso in almeno tre aliquote, omogenee tra loro, di cui: a. una da inviare al laboratorio ufficiale per l'analisi di prima istanza; b. una da utilizzare per l'esame di parte, a spese dell'operatore, nell'ambito della eventuale controperizia di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 2017/625, presso un laboratorio accreditato di sua fiducia; c. una da utilizzare per l'eventuale controversia di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 2017/625. Questa aliquota rimane a disposizione dell'operatore, custodita presso l'organismo di controllo che ha effettuato il campionamento, per il tempo necessario per la richiesta della controversia. Superato tale termine, ovvero in caso di esito negativo dell'analisi di prima istanza, l'organismo di controllo dispone liberamente dell'aliquota. 7. L'entita' di ogni singola aliquota dipende dalla matrice e rispetta i quantitativi minimi indicati nell'allegato 2 del presente decreto. 8. Prima del campionamento l'operatore e' informato della procedura prevista per la controperizia e della gestione dell'eventuale controversia. In deroga a quanto previsto al comma 6, le aliquote necessarie per assicurare all'operatore il diritto alla controperizia e alla eventuale controversia non sono prelevate: a. in caso di espressa rinuncia dell'operatore o di un suo legale rappresentante, annotata nel verbale di campionamento, ovvero b. quando non e' tecnicamente possibile. In tale caso l'organismo di controllo o ADM ne informa l'operatore e motiva adeguatamente le ragioni nel verbale di campionamento. 9. Il campione di laboratorio puo' essere suddiviso in un numero di aliquote superiore a tre, anche su richiesta dell'operatore. In tal caso l'entita' del campione di laboratorio, il numero di aliquote e la motivazione sono chiaramente riportate nel verbale di campionamento. 10. La predisposizione delle aliquote per la spedizione e' eseguita nel piu' breve tempo possibile al fine di evitare alterazioni. 11. Ognuna delle aliquote deve essere posta in un contenitore idoneo a seconda della matrice e dell'analisi richiesta, accuratamente sigillata in modo da impedire la manomissione del contenuto e identificata in maniera univoca riportante almeno i seguenti dati: a. nome e identificativo dell'organismo di controllo o dell'autorita' che ha effettuato il campionamento b. data e ora del campionamento c. natura del campione prelevato d. codice di identificazione univoca del verbale di campionamento e. firma di chi ha effettuato il campionamento. 12. Una volta sigillate e identificate, le aliquote sono gestite nel rispetto delle norme esistenti, ivi comprese le norme ISO pertinenti. Le modalita' e il periodo di conservazione sono documentati e giustificati e tengono conto della natura della matrice e delle caratteristiche e della stabilita' della sostanza da ricercare. 13. L'aliquota destinata all'analisi di prima istanza puo' essere conservata per un massimo di settantadue ore dal momento del campionamento prima della spedizione. 14. Qualora sia necessario ricorrere al congelamento delle aliquote sono assicurate tutte le misure utili a garantire il mantenimento di temperature idonee per tutta la durata della spedizione.