Art. 5 
 
                      Verbale di campionamento 
 
  1. Le operazioni effettuate durante il campionamento sono descritte
in un verbale, il cui  schema  deve  contenere  gli  elementi  minimi
riportati e descritti nell'allegato 1 del presente decreto.  Ad  ogni
controllo di laboratorio corrisponde un verbale di campionamento. 
  2. Il verbale di campionamento e' redatto in modo da garantire che: 
    a. una copia e' rilasciata all'operatore; 
    b. una copia e' conservata da chi ha eseguito  il  campionamento,
riportato nel punto 3 dell'allegato 1 del presente decreto. 
  3. Il verbale di campionamento e' controfirmato dall'operatore o da
un suo delegato, fatto salvo quanto previsto al comma 4. 
  4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  2,  il  verbale   di
campionamento  puo'   essere   redatto   anche   nella   sola   forma
dematerializzata.  In  tal  caso,  la  modalita'   di   redazione   e
l'accettazione della stessa da parte  dell'operatore  sono  riportati
sullo stesso  verbale.  Il  verbale  dematerializzato  e'  rilasciato
all'operatore mediante posta elettronica certificata.