Art. 5 Verbale di campionamento 1. Le operazioni effettuate durante il campionamento sono descritte in un verbale, il cui schema deve contenere gli elementi minimi riportati e descritti nell'allegato 1 del presente decreto. Ad ogni controllo di laboratorio corrisponde un verbale di campionamento. 2. Il verbale di campionamento e' redatto in modo da garantire che: a. una copia e' rilasciata all'operatore; b. una copia e' conservata da chi ha eseguito il campionamento, riportato nel punto 3 dell'allegato 1 del presente decreto. 3. Il verbale di campionamento e' controfirmato dall'operatore o da un suo delegato, fatto salvo quanto previsto al comma 4. 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il verbale di campionamento puo' essere redatto anche nella sola forma dematerializzata. In tal caso, la modalita' di redazione e l'accettazione della stessa da parte dell'operatore sono riportati sullo stesso verbale. Il verbale dematerializzato e' rilasciato all'operatore mediante posta elettronica certificata.