Art. 6 
 
         Azioni in caso di presenza di sostanze non ammesse 
 
  1. In caso di presenza di una sostanza non  ammessa  riscontrata  a
seguito dell'analisi di prima istanza, l'organismo di  controllo  che
ha effettuato il campionamento, nel  piu'  breve  tempo  possibile  e
comunque entro tre giorni lavorativi dal  ricevimento  del  risultato
del laboratorio ufficiale: 
    a. vieta in via provvisoria l'immissione sul mercato del prodotto
biologico per il quale si sospetta la compromissione  dell'integrita'
a seguito dell'esito dell'analisi di prima istanza; 
    b. avvia l'indagine ufficiale di cui all'art. 29 del regolamento. 
  2. In caso di presenza di una sostanza non ammessa, ADM,  nel  piu'
breve tempo possibile e comunque  entro  tre  giorni  lavorativi  dal
ricevimento del risultato del laboratorio ufficiale: 
    a. indica  nel  box  29  del  Certificato  di  ispezione  di  cui
all'allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.  2021/2306  (COI)  che  i
controlli fisici e il risultato della prova non sono soddisfacenti  e
indica nel box 30 la decisione pertinente ai sensi dell'art. 6  dello
stesso regolamento; 
    b. comunica l'esito sfavorevole all'autorita' competente ai sensi
dell'art. 2, comma 6 del  decreto  ministeriale  5  agosto  2022,  n.
347507, allegando tutta la documentazione pertinente. 
  3. In caso di presenza di una sostanza  non  ammessa  superiore  al
limite massimo di residuo (LMR) cosi' come stabilito dal  regolamento
(CE) n. 396/2005, l'organismo di controllo  informa  nel  piu'  breve
tempo  possibile  e  comunque  entro  tre   giorni   lavorativi   dal
ricevimento del risultato del laboratorio  ufficiale,  la  pertinente
autorita' sanitaria competente. 
  4. In caso di presenza di una sostanza  non  ammessa  superiore  al
limite massimo di residuo (LMR) cosi' come stabilito dal  regolamento
(CE) n. 396/2005, ADM  informa  nel  piu'  breve  tempo  possibile  e
comunque entro tre giorni lavorativi dal  ricevimento  del  risultato
del  laboratorio  ufficiale,  la   pertinente   autorita'   sanitaria
competente secondo le modalita' previste dall'art. 6, paragrafo 5 del
regolamento (UE) n. 2021/2306.