Art. 6 Azioni in caso di presenza di sostanze non ammesse 1. In caso di presenza di una sostanza non ammessa riscontrata a seguito dell'analisi di prima istanza, l'organismo di controllo che ha effettuato il campionamento, nel piu' breve tempo possibile e comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del risultato del laboratorio ufficiale: a. vieta in via provvisoria l'immissione sul mercato del prodotto biologico per il quale si sospetta la compromissione dell'integrita' a seguito dell'esito dell'analisi di prima istanza; b. avvia l'indagine ufficiale di cui all'art. 29 del regolamento. 2. In caso di presenza di una sostanza non ammessa, ADM, nel piu' breve tempo possibile e comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del risultato del laboratorio ufficiale: a. indica nel box 29 del Certificato di ispezione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2021/2306 (COI) che i controlli fisici e il risultato della prova non sono soddisfacenti e indica nel box 30 la decisione pertinente ai sensi dell'art. 6 dello stesso regolamento; b. comunica l'esito sfavorevole all'autorita' competente ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2022, n. 347507, allegando tutta la documentazione pertinente. 3. In caso di presenza di una sostanza non ammessa superiore al limite massimo di residuo (LMR) cosi' come stabilito dal regolamento (CE) n. 396/2005, l'organismo di controllo informa nel piu' breve tempo possibile e comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del risultato del laboratorio ufficiale, la pertinente autorita' sanitaria competente. 4. In caso di presenza di una sostanza non ammessa superiore al limite massimo di residuo (LMR) cosi' come stabilito dal regolamento (CE) n. 396/2005, ADM informa nel piu' breve tempo possibile e comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del risultato del laboratorio ufficiale, la pertinente autorita' sanitaria competente secondo le modalita' previste dall'art. 6, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 2021/2306.