Art. 8 Disposizioni finali e abrogazioni 1. Gli organismi di controllo adeguano le procedure alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli organismi di controllo e ADM possono individuare e adottare nelle proprie procedure ulteriori requisiti rispetto a quelli stabiliti negli allegati del presente decreto. 3. I laboratori ufficiali adempiono a quanto previsto dall'art. 7, comma 2 entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 4. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto e sono modificati con decreto dipartimentale previa informativa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. 5. Il decreto ministeriale 29 ottobre 2010, n. 16954 e' abrogato. 6. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 12 ottobre 2023 p. delega Il Sottosegretario di Stato D'Eramo