Art. 8 
 
                  Disposizioni finali e abrogazioni 
 
  1.  Gli  organismi  di  controllo  adeguano   le   procedure   alle
disposizioni del presente  decreto  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Gli organismi di controllo e ADM possono individuare e  adottare
nelle  proprie  procedure  ulteriori  requisiti  rispetto  a   quelli
stabiliti negli allegati del presente decreto. 
  3. I laboratori ufficiali adempiono a quanto previsto dall'art.  7,
comma 2 entro trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  4. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto
e sono modificati con decreto dipartimentale  previa  informativa  in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. 
  5. Il decreto ministeriale 29 ottobre 2010, n. 16954 e' abrogato. 
  6. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione. 
    Roma, 12 ottobre 2023 
 
                                                  p. delega           
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                   D'Eramo