Art. 11 Accesso al FSE da parte dell'assistito 1. L'assistito accede al proprio FSE in forma protetta e riservata, attraverso l'uso degli strumenti di cui all'art. 64 del CAD. 2. In attuazione di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il FSE consente all'assistito l'accesso anche ai servizi sanitari on-line resi disponibili dalle regioni e dalle province autonome in modalita' telematica, ovvero tramite il Portale nazionale FSE di cui al comma 15-ter del citato art. 12. 3. L'accesso ai servizi sanitari on-line resi disponibili dalle regioni e dalle province autonome in modalita' telematica, ovvero tramite il Portale nazionale FSE, non comporta modifiche rispetto alla titolarita' dei trattamenti effettuati mediante i predetti servizi. 4. Titolari dei trattamenti necessari a consentire l'identificazione e l'autenticazione informatica dell'assistito o di un suo delegato, l'accesso ai dati e documenti del FSE da parte dello stesso, nonche' il relativo tracciamento, sono il Ministero della salute, limitatamente agli assistiti SASN, la regione di assistenza o il titolare del Portale nazionale FSE, per gli assistiti per i quali non risulta associata una RdA e che usano il predetto portale. 5. Nel caso di servizi di accesso al FSE erogati avvalendosi di FSE-INI, il MEF e' responsabile del trattamento limitatamente ai compiti connessi all'organizzazione, alla gestione tecnico-informatica e agli altri adempimenti necessari a garantirne il corretto funzionamento. 6. L'accesso al FSE di un minore e' consentito a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale attraverso le proprie credenziali. La verifica della responsabilita' genitoriale e' effettuata dalla ASL territorialmente competente secondo la propria organizzazione ovvero direttamente dal FSE della RdA o dal Portale nazionale FSE tramite l'ANA ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022. 4-bis. Al compimento della maggiore eta' dell'assistito, in automatico il sistema disabilitera' l'accesso dell'esercente la responsabilita' genitoriale ai dati del minore e lo stesso potra' accedere con le proprie credenziali. 7. L'accesso al FSE da parte di soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacita' totale o parziale a provvedere ai propri interessi, e' consentito al tutore, al curatore o all'amministratore di sostegno ove cio' rientri tra i poteri loro conferiti in base ai provvedimenti emessi dall'Autorita' giudiziaria e per il periodo di validita' previsto. Nelle more della realizzazione del Sistema gestione deleghe di cui all'art. 64-ter del CAD, la verifica dei poteri di rappresentanza e' effettuata dalla ASL territorialmente competente ovvero dalla RdA, secondo la propria organizzazione, e rinnovata periodicamente. 8. Nelle more della realizzazione del Sistema gestione deleghe di cui all'art. 64-ter del CAD, l'accesso al FSE e' consentito anche a soggetti delegati volontariamente dall'assistito in un numero massimo di 3. In tale caso, il soggetto delegato puo' ricevere al massimo 5 deleghe da diversi assistiti, tra le quali non sono ricomprese le possibilita' di accesso ai sensi dei commi 6 e 7. 9. Nelle more della realizzazione del Sistema gestione deleghe di cui all'art. 64-ter del CAD, la procedura per delegare un soggetto ai sensi del comma 8 e' resa disponibile dal FSE della RdA e dal Portale nazionale FSE e consente all'assistito, previa identificazione ai sensi del comma 1, di delegare il soggetto gia' censito in ANA e secondo l'ambito di operativita' di cui al comma 12, e al soggetto delegato di accettare o rifiutare la delega ricevuta, entro 30 giorni, previa identificazione ai sensi del comma 1. La delega di cui al comma 8 puo' essere presentata e registrata sul FSE anche per il tramite della ASL territorialmente competente ovvero dalla RdA, secondo la propria organizzazione. La RdA dell'assistito o, per gli assistiti per i quali non risulta associata una RdA, il Portale nazionale FSE registrano ogni accesso e operazione del delegato. 10. Nelle more della realizzazione del Sistema gestione deleghe di cui all'art. 64-ter del CAD, la delega di cui al comma 8 puo' avere una validita' temporale di massimo 3 anni dal rilascio, alla scadenza dei quali puo' essere rinnovata. L'assistito puo' revocare o modificare, in ogni momento, l'operativita' della delega di cui al comma 8. 11. Fermo restando che in nessun caso il delegato accede ai dati soggetti a maggiore tutela, di cui all'art. 6, la delega, la revoca della stessa, il suo ambito di operativita' nonche' il relativo periodo di validita' vengono registrati nell'Anagrafe consensi e revoche. 12. L'ambito di operativita' della delega e' ricompreso tra i seguenti: a) accesso completo in base al quale il delegato opera sul FSE dell'assistito delegante con i medesimi privilegi (consultazione dei dati e dei documenti relativi all'assistito, inserimento di dati e documenti nel taccuino personale dell'assistito, nonche' accesso ai servizi, incluse le prestazioni dei consensi e le relative revoche, nonche' oscuramenti e relative revoche); oppure, singolarmente o in combinazione tra loro: b) consultazione dei dati e dei documenti relativi all'assistito; c) accesso ai servizi, incluse le prestazioni dei consensi e le relative revoche, nonche' oscuramenti e relative revoche; d) inserimento di dati e documenti nel taccuino personale dell'assistito.