Art. 11 
 
               Accesso al FSE da parte dell'assistito 
 
  1. L'assistito accede al proprio FSE in forma protetta e riservata,
attraverso l'uso degli strumenti di cui all'art. 64 del CAD. 
  2. In attuazione di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2
dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  il  FSE
consente all'assistito l'accesso anche ai  servizi  sanitari  on-line
resi disponibili dalle regioni e dalle province autonome in modalita'
telematica, ovvero tramite il Portale nazionale FSE di cui  al  comma
15-ter del citato art. 12. 
  3. L'accesso ai servizi sanitari  on-line  resi  disponibili  dalle
regioni e dalle province autonome  in  modalita'  telematica,  ovvero
tramite il Portale nazionale FSE,  non  comporta  modifiche  rispetto
alla titolarita'  dei  trattamenti  effettuati  mediante  i  predetti
servizi. 
  4.   Titolari    dei    trattamenti    necessari    a    consentire
l'identificazione e l'autenticazione informatica dell'assistito o  di
un suo delegato, l'accesso ai dati e documenti del FSE da parte dello
stesso, nonche' il relativo tracciamento,  sono  il  Ministero  della
salute, limitatamente agli assistiti SASN, la regione di assistenza o
il titolare del Portale nazionale FSE, per gli assistiti per i  quali
non risulta associata una RdA e che usano il predetto portale. 
  5. Nel caso di servizi di accesso al  FSE  erogati  avvalendosi  di
FSE-INI, il MEF e'  responsabile  del  trattamento  limitatamente  ai
compiti     connessi      all'organizzazione,      alla      gestione
tecnico-informatica e agli altri adempimenti necessari  a  garantirne
il corretto funzionamento. 
  6. L'accesso al FSE  di  un  minore  e'  consentito  a  coloro  che
esercitano  la  responsabilita'  genitoriale  attraverso  le  proprie
credenziali.  La  verifica  della  responsabilita'   genitoriale   e'
effettuata dalla ASL territorialmente competente secondo  la  propria
organizzazione ovvero direttamente dal FSE della RdA  o  dal  Portale
nazionale FSE tramite l'ANA  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  2,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  1°  giugno  2022.
4-bis.  Al  compimento  della  maggiore   eta'   dell'assistito,   in
automatico  il  sistema  disabilitera'  l'accesso  dell'esercente  la
responsabilita' genitoriale ai dati del minore  e  lo  stesso  potra'
accedere con le proprie credenziali. 
  7. L'accesso al FSE da parte di soggetti sottoposti alle  forme  di
tutela previste dal codice civile nei casi di  incapacita'  totale  o
parziale a provvedere ai propri interessi, e' consentito  al  tutore,
al curatore o all'amministratore di sostegno ove cio' rientri  tra  i
poteri loro conferiti in base ai provvedimenti emessi  dall'Autorita'
giudiziaria e per il periodo di validita' previsto. Nelle more  della
realizzazione del Sistema gestione deleghe di cui all'art. 64-ter del
CAD, la verifica dei poteri di rappresentanza e' effettuata dalla ASL
territorialmente competente ovvero  dalla  RdA,  secondo  la  propria
organizzazione, e rinnovata periodicamente. 
  8. Nelle more della realizzazione del Sistema gestione  deleghe  di
cui all'art. 64-ter del CAD, l'accesso al FSE e' consentito  anche  a
soggetti delegati volontariamente dall'assistito in un numero massimo
di 3. In tale caso, il soggetto delegato puo' ricevere al  massimo  5
deleghe da diversi assistiti, tra le quali  non  sono  ricomprese  le
possibilita' di accesso ai sensi dei commi 6 e 7. 
  9. Nelle more della realizzazione del Sistema gestione  deleghe  di
cui all'art. 64-ter del CAD, la procedura per delegare un soggetto ai
sensi del comma 8 e' resa disponibile dal FSE della RdA e dal Portale
nazionale FSE e consente  all'assistito,  previa  identificazione  ai
sensi del comma 1, di delegare il soggetto  gia'  censito  in  ANA  e
secondo l'ambito di operativita' di cui al comma 12,  e  al  soggetto
delegato di accettare  o  rifiutare  la  delega  ricevuta,  entro  30
giorni, previa identificazione ai sensi del comma 1. La delega di cui
al comma 8 puo' essere presentata e registrata sul FSE anche  per  il
tramite della  ASL  territorialmente  competente  ovvero  dalla  RdA,
secondo la propria organizzazione. La RdA dell'assistito o,  per  gli
assistiti per i quali non  risulta  associata  una  RdA,  il  Portale
nazionale FSE registrano ogni accesso e operazione del delegato. 
  10. Nelle more della realizzazione del Sistema gestione deleghe  di
cui all'art. 64-ter del CAD, la delega di cui al comma 8  puo'  avere
una validita' temporale di massimo 3 anni dal rilascio, alla scadenza
dei  quali  puo'  essere  rinnovata.  L'assistito  puo'  revocare   o
modificare, in ogni momento, l'operativita' della delega  di  cui  al
comma 8. 
  11. Fermo restando che in nessun caso il delegato  accede  ai  dati
soggetti a maggiore tutela, di cui all'art. 6, la delega,  la  revoca
della stessa, il suo  ambito  di  operativita'  nonche'  il  relativo
periodo di validita'  vengono  registrati  nell'Anagrafe  consensi  e
revoche. 
  12. L'ambito di operativita'  della  delega  e'  ricompreso  tra  i
seguenti: 
    a) accesso completo in base al quale il delegato  opera  sul  FSE
dell'assistito delegante con i medesimi privilegi (consultazione  dei
dati e dei documenti relativi all'assistito, inserimento  di  dati  e
documenti nel taccuino personale dell'assistito, nonche'  accesso  ai
servizi, incluse le prestazioni dei consensi e le  relative  revoche,
nonche' oscuramenti e relative revoche); 
  oppure, singolarmente o in combinazione tra loro: 
    b) consultazione dei dati e dei documenti relativi all'assistito; 
    c) accesso ai servizi, incluse le prestazioni dei consensi  e  le
relative revoche, nonche' oscuramenti e relative revoche; 
    d)  inserimento  di  dati  e  documenti  nel  taccuino  personale
dell'assistito.