Art. 12 
 
         Soggetti che concorrono alla alimentazione del FSE 
 
  1. Concorrono alla corretta alimentazione e  all'aggiornamento  del
FSE con i dati e documenti  riferiti  all'assistito,  nei  limiti  di
responsabilita' e dei  compiti  loro  assegnati,  come  indicati  nel
presente decreto e ai  sensi  di  legge,  previa  verifica  dei  dati
anagrafici dell'assistito nel sistema ANA: 
    a) le aziende sanitarie locali, le strutture sanitarie  pubbliche
del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali e i  SASN,  attraverso
le diverse articolazioni organizzative; 
    b) le strutture sanitarie accreditate con  il  SSN  e  i  servizi
socio-sanitari regionali; 
    c) le strutture sanitarie autorizzate; 
    d) gli esercenti le professioni  sanitarie,  anche  convenzionati
con il SSN, quando operano in autonomia. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 che hanno  in  cura  l'assistito  o
comunque gli prestano assistenza sanitaria, presso cui sono redatti i
dati e i documenti sanitari che alimentano il FSE, sono titolari  del
trattamento per finalita' di cura. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 alimentano il FSE con  i  contenuti
di  cui  all'art.  3,  entro  cinque  giorni  dall'erogazione   della
prestazione sanitaria e sono responsabili della mancata, intempestiva
o inesatta alimentazione. 
  4. Quando alimentano il FSE, i soggetti di cui al comma 1,  tramite
apposita funzionalita', indicano se il dato o documento  rientra  nei
casi di cui all'art. 6 o se  su  di  esso  e'  stato  esercitato,  al
momento dell'erogazione della prestazione, il diritto di  oscuramento
ai sensi dell'art. 9. 
  5. In aggiunta ai soggetti di cui al  comma  1,  anche  l'assistito
puo' alimentare il FSE, limitatamente al taccuino di cui all'art. 5.