Art. 12 Soggetti che concorrono alla alimentazione del FSE 1. Concorrono alla corretta alimentazione e all'aggiornamento del FSE con i dati e documenti riferiti all'assistito, nei limiti di responsabilita' e dei compiti loro assegnati, come indicati nel presente decreto e ai sensi di legge, previa verifica dei dati anagrafici dell'assistito nel sistema ANA: a) le aziende sanitarie locali, le strutture sanitarie pubbliche del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali e i SASN, attraverso le diverse articolazioni organizzative; b) le strutture sanitarie accreditate con il SSN e i servizi socio-sanitari regionali; c) le strutture sanitarie autorizzate; d) gli esercenti le professioni sanitarie, anche convenzionati con il SSN, quando operano in autonomia. 2. I soggetti di cui al comma 1 che hanno in cura l'assistito o comunque gli prestano assistenza sanitaria, presso cui sono redatti i dati e i documenti sanitari che alimentano il FSE, sono titolari del trattamento per finalita' di cura. 3. I soggetti di cui al comma 1 alimentano il FSE con i contenuti di cui all'art. 3, entro cinque giorni dall'erogazione della prestazione sanitaria e sono responsabili della mancata, intempestiva o inesatta alimentazione. 4. Quando alimentano il FSE, i soggetti di cui al comma 1, tramite apposita funzionalita', indicano se il dato o documento rientra nei casi di cui all'art. 6 o se su di esso e' stato esercitato, al momento dell'erogazione della prestazione, il diritto di oscuramento ai sensi dell'art. 9. 5. In aggiunta ai soggetti di cui al comma 1, anche l'assistito puo' alimentare il FSE, limitatamente al taccuino di cui all'art. 5.