Art. 13 
 
                        Alimentazione del FSE 
 
  1. Le regioni e le province autonome sono titolari dei  trattamenti
di verifica formale e semantica e devono contribuire, utilizzando  le
soluzioni tecniche rese disponibili da  AGENAS  e  nel  rispetto  del
principio di interoperabilita',  all'alimentazione  del  FSE.  Previo
parere del Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  possono
condure anche gestioni specializzate dei dati personali  motivate  da
interesse pubblico rilevante e valutato l'impatto ai fini della  loro
protezione, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di  cui
ai commi 15-septies e 15-novies dell'art.  12  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221. 
  2. Le soluzioni tecnologiche  di  cui  al  comma  1  non  prevedono
meccanismi di persistenza dei dati trattati. 
  3. In caso di esito positivo dell'operazione di controllo formale e
semantico di cui al comma 1, il sistema consente  di  procedere  alla
firma, ove prevista, del documento per l'inserimento dello stesso nel
FSE, mediante le soluzioni tecnologiche rese disponibili da AGENAS  e
successivamente attraverso INI  per  l'indicizzazione  del  documento
stesso. 
  4. Il processo  di  alimentazione  del  FSE,  di  cui  al  presente
articolo, non pregiudica  il  diritto  dell'assistito  all'erogazione
della prestazione sanitaria.