Art. 15 
 
                 Accesso in consultazione ai dati e 
             ai documenti del FSE per finalita' di cura 
 
  1. Il FSE e' uno strumento a disposizione dell'assistito, che  puo'
consentirne, attraverso l'espressione del consenso di cui all'art. 8,
l'accesso  in  consultazione  ai  soggetti  del  SSN  e  dei  servizi
sociosanitari  regionali  nonche'  agli  esercenti   le   professioni
sanitarie che lo prendono in cura, anche al di fuori del SSN, secondo
quanto definito dal comma 5 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221. 
  2. Per le finalita' di  cura  i  dati  e  documenti  del  FSE  sono
trattati secondo livelli diversificati di accesso che  assicurano  il
rispetto dei principi di cui all'art. 5 del regolamento UE  2016/679.
Sono comunque sottratti a trattamento per le finalita' di cura, anche
nei casi previsti dall'art. 20, i dati per i quali l'assistito  abbia
richiesto l'oscuramento ai sensi dell'art. 9. 
  3. Puo' accedere in consultazione al FSE per la finalita' di  cura,
fermo restando il rispetto dei diritti dell'assistito di cui all'art.
9,  il  personale  sanitario  secondo  i  ruoli  e   i   profili   di
autorizzazione di cui all'allegato A e, in particolare: 
    a) il  MMG/PLS,  per  la  durata  dell'assistenza,  o  il  medico
sostituto, per la durata della sostituzione; 
    b) il medico, diverso dalla precedente lettera a), avente in cura
l'assistito per visite o esami o per il  ricovero,  limitatamente  al
tempo in cui si articola il processo di  cura,  previa  dichiarazione
che tale processo di cura e' in atto al momento  della  consultazione
del  FSE  e  assunzione  della  relativa  responsabilita'  ai   sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 da parte del medesimo personale sanitario; 
    c) l'infermiere/ostetrica, in riferimento  ai  dati  e  documenti
indicati nell'allegato A - par. 4.1.1, limitatamente al tempo in  cui
si articola il  processo  di  cura,  previa  dichiarazione  che  tale
processo di cura e' in atto al momento della consultazione del FSE  e
assunzione della relativa responsabilita' ai sensi dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  da
parte del medesimo personale sanitario; 
    d) il farmacista, in riferimento ai  dati  e  documenti  indicati
nell'allegato A - par. 4.1.1.; 
    e)  il  personale  amministrativo,  in  riferimento  ai  dati   e
documenti di cui alla lettera a) dell'art. 3, comma 1,  limitatamente
alle sole informazioni  amministrative  strettamente  necessarie  per
assolvere le funzioni cui e' preposto. 
  4. L'accesso al FSE e' sempre escluso per i  soggetti  operanti  in
ambito sanitario che non perseguono finalita' di cura  quali  periti,
compagnie  di  assicurazione,  datori  di  lavoro,   associazioni   o
organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche  operanti
in ambito sanitario, personale  medico  nell'esercizio  di  attivita'
medico  legale  quale  quella   per   l'accertamento   dell'idoneita'
lavorativa  o  per  il  rilascio  di  certificazioni  necessarie   al
conferimento di permessi o abilitazioni. 
  5. I dati e i documenti presenti nel FSE sono sempre  consultabili,
oltre che dall'assistito, dai soggetti che li hanno prodotti. 
  6. Il  FSE  rende  disponibili  ai  soggetti  di  cui  al  comma  1
funzionalita'  che  consentono  l'accesso  selettivo  ai  dati  e  ai
documenti ai sensi del comma 3. 
  7.   Titolari    dei    trattamenti    necessari    a    consentire
l'identificazione e l'autenticazione  informatica  del  soggetto  che
accede ai dati e documenti del FSE per  finalita'  di  cura  sono  la
regione di appartenenza, il Ministero della  salute  per  i  soggetti
appartenenti ai SASN o il titolare del Portale nazionale FSE,  per  i
soggetti che accedono tramite il predetto portale. 
  8. Nel caso di servizi di accesso al  FSE  erogati  avvalendosi  di
FSE-INI, il MEF e'  responsabile  del  trattamento  limitatamente  ai
compiti     connessi      all'organizzazione,      alla      gestione
tecnico-informatica e agli altri adempimenti necessari  a  garantirne
il corretto funzionamento.