Art. 16 
 
               Titolarita' dei trattamenti dei dati e 
             dei documenti per finalita' di prevenzione 
 
  1. I soggetti del SSN e dei servizi sociosanitari  regionali  della
RdA, gli  esercenti  le  professioni  sanitarie  che  hanno  in  cura
l'assistito  o  comunque  gli  prestano  assistenza  sanitaria,  sono
titolari del trattamento per finalita' di prevenzione. 
  2.  Sono  altresi'  titolari  del  trattamento  per  finalita'   di
prevenzione le regioni attraverso gli uffici competenti in materia di
prevenzione sanitaria nonche' il Ministero della salute attraverso la
Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria. 
  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 assicurano che sia  autorizzato
al trattamento ai sensi dell'art.  29  del  regolamento  UE  2016/679
esclusivamente personale sanitario sottoposto alle regole del segreto
professionale. 
  4. Il personale del  Ministero  della  salute  e  delle  regioni  e
province autonome che, per altre finalita', accede a flussi  di  dati
pseudonimizzati non accede ai dati e documenti del FSE per  finalita'
di prevenzione. 
  5.   Titolari    dei    trattamenti    necessari    a    consentire
l'identificazione e l'autenticazione  informatica  del  soggetto  che
accede ai dati e documenti del FSE per finalita' di prevenzione  sono
la regione di appartenenza, il Ministero della salute per i  soggetti
appartenenti ai SASN o il titolare del Portale nazionale FSE,  per  i
soggetti che accedono tramite il predetto portale. 
  6. Nel caso di servizi di accesso al  FSE  erogati  avvalendosi  di
FSE-INI, il MEF e'  responsabile  del  trattamento  limitatamente  ai
compiti     connessi      all'organizzazione,      alla      gestione
tecnico-informatica e agli altri adempimenti necessari  a  garantirne
il corretto funzionamento.