Art. 17 
 
                    Dati oggetto del trattamento 
                    per finalita' di prevenzione 
 
  1. Per le finalita' di prevenzione, i soggetti di cui all'art.  16,
trattano i dati e i documenti  del  FSE  pertinenti  al  processo  di
prevenzione, nel rispetto dei principi di minimizzazione,  necessita'
e pertinenza, secondo i  livelli  diversificati  di  accesso  di  cui
all'allegato A par. 4.1.2, previo consenso dell'assistito espresso ai
sensi dell'art. 8. 
  2. Gli uffici della Direzione generale del Ministero  della  salute
competente   in   materia   di   prevenzione    sanitaria    accedono
esclusivamente ai metadati  dei  documenti  del  FSE,  privati  degli
elementi  identificativi  diretti  e  pseudonimizzati,  al  fine   di
pianificare le attivita' di prevenzione in ambito nazionale. 
  3. Limitatamente ai propri  assistiti,  gli  uffici  delle  regioni
competenti   in   materia   di   prevenzione    sanitaria    accedono
esclusivamente ai metadati  dei  documenti  del  FSE,  privati  degli
elementi  identificativi  diretti  e  pseudonimizzati,  al  fine   di
pianificare le attivita'  di  prevenzione  in  ambito  regionale  che
devono essere attuate dalle competenti ASL. 
  4.  Limitatamente  ai  soli  assistiti  per  i  quali  non  risulta
associata una RdA, la Direzione generale del Ministero  della  salute
competente   in   materia    di    prevenzione    sanitaria    accede
prioritariamente ai metadati dei documenti  del  FSE,  privati  degli
elementi  identificativi  diretti  e  pseudonimizzati,  al  fine   di
identificare le coorti di assistiti i cui dati e  documenti  del  FSE
devono essere consultati per la  pianificazione  delle  attivita'  di
prevenzione sanitaria. 
  5. Esclusivamente per gli  assistiti  appartenenti  alla  specifica
coorte di cui al comma 4, un  medico  della  Direzione  generale  del
Ministero della salute competente in materia di prevenzione sanitaria
autorizzato con decreto del direttore generale del  predetto  ufficio
generale  puo'  accedere  in  consultazione  al  FSE   dei   soggetti
appartenenti alla predetta coorte per l'individuazione  dei  soggetti
da sottoporre alle attivita' di prevenzione sanitaria, come  previste
dal Piano nazionale di prevenzione,  attraverso  strutture  sanitarie
delegate con  decreto  del  medesimo  direttore,  fermo  restando  il
rispetto dei diritti dell'assistito di cui all'art. 9, utilizzando lo
specifico profilo di autorizzazione descritto nell'allegato A. 
  6. Il  FSE  rende  disponibili  ai  soggetti  di  cui  al  comma  1
funzionalita'  che  consentono  l'accesso  selettivo  ai  dati  e  ai
documenti ritenuti pertinenti ai sensi del presente articolo. 
  7. Sono comunque  sottratti  a  trattamento  per  le  finalita'  di
prevenzione  i  dati  per  i  quali   l'assistito   abbia   richiesto
l'oscuramento ai sensi dell'art. 9, nonche', nei casi di cui ai commi
2, 3 e 4 del  presente  articolo,  i  metadati  relativi  al  Profilo
sanitario sintetico e al taccuino personale dell'assistito.