Art. 20 
 
                        Accesso in emergenza 
 
  1. In  caso  di  impossibilita'  fisica,  incapacita'  di  agire  o
incapacita' di intendere o di volere dell'interessato  e  di  rischio
grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumita' fisica
dell'interessato  che   non   abbia   espresso   il   consenso   alla
consultazione dei dati del proprio FSE, gli operatori del SSN  e  dei
servizi socio-sanitari regionali nonche' gli esercenti le professioni
sanitarie possono  accedere  prioritariamente  al  profilo  sanitario
sintetico del medesimo interessato e, ove necessario, agli  ulteriori
dati e documenti del FSE, ad eccezione dei dati  e  documenti  per  i
quali l'assistito abbia richiesto l'oscuramento ai sensi dell'art. 9,
comma 1, solo dopo averne verificato l'incapacita' fisica o giuridica
di esprimere il consenso, per il  tempo  strettamente  necessario  ad
assicurare allo stesso le indispensabili cure e, in ogni caso, fino a
quando l'interessato non sia nuovamente  in  grado  di  esprimere  la
propria volonta' al riguardo.