Art. 21 
 
               Registrazione delle operazioni sul FSE 
 
  1.  La  regione  di  assistenza,   il   Ministero   della   salute,
limitatamente  agli  assistiti  SASN,  o  il  titolare  del   Portale
nazionale FSE, per gli assistiti per i quali  non  risulta  associata
una RdA e che usano  il  predetto  Portale,  registrano  le  seguenti
tipologie di operazioni relative ad ogni dato e documento del FSE: 
    a) alimentazione del FSE; 
    b) oscuramento di cui all'art. 6; 
    c) oscuramento e revoca dello stesso, di cui all'art. 9; 
    d) consultazione da parte del soggetto produttore; 
    e) consultazione da parte dell'assistito o di un suo delegato; 
    f) consultazione da parte di altro soggetto; 
    g) consultazione in emergenza. 
  2. Le operazioni di cui al comma 1 sono registrate con  indicazione
di: 
    a) dato o documento oggetto dell'operazione; 
    b) tipologia  di  operazione  (alimentazione  ovvero  accesso  in
consultazione); 
    c) categoria di  soggetto  (assistito,  delegato  dell'assistito,
medici di medicina generale, pediatri  di  libera  scelta,  struttura
sanitaria che ha generato o consultato il dato  o  documento,  unita'
organizzativa  regionale  o  provinciale  competente  in  materia  di
prevenzione  sanitaria,  unita'  organizzativa  del  Ministero  della
salute); 
    d) data e ora dell'operazione; 
    e) per  le  sole  operazioni  di  accesso  in  consultazione,  la
finalita' dell'operazione. 
  3. L'assistito puo' prendere visione delle registrazioni di cui  al
comma 1 accedendo all'apposita funzionalita' presente nel portale FSE
della RdA e nel Portale nazionale FSE. 
  4. Nel caso il titolare si avvalga delle funzionalita'  offerte  in
sussidiarieta' da FSE-INI, il MEF  e'  responsabile  del  trattamento
limitatamente ai compiti connessi all'organizzazione,  alla  gestione
tecnico-informatica e agli altri adempimenti necessari  a  garantirne
il corretto funzionamento.