Art. 21 Registrazione delle operazioni sul FSE 1. La regione di assistenza, il Ministero della salute, limitatamente agli assistiti SASN, o il titolare del Portale nazionale FSE, per gli assistiti per i quali non risulta associata una RdA e che usano il predetto Portale, registrano le seguenti tipologie di operazioni relative ad ogni dato e documento del FSE: a) alimentazione del FSE; b) oscuramento di cui all'art. 6; c) oscuramento e revoca dello stesso, di cui all'art. 9; d) consultazione da parte del soggetto produttore; e) consultazione da parte dell'assistito o di un suo delegato; f) consultazione da parte di altro soggetto; g) consultazione in emergenza. 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono registrate con indicazione di: a) dato o documento oggetto dell'operazione; b) tipologia di operazione (alimentazione ovvero accesso in consultazione); c) categoria di soggetto (assistito, delegato dell'assistito, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, struttura sanitaria che ha generato o consultato il dato o documento, unita' organizzativa regionale o provinciale competente in materia di prevenzione sanitaria, unita' organizzativa del Ministero della salute); d) data e ora dell'operazione; e) per le sole operazioni di accesso in consultazione, la finalita' dell'operazione. 3. L'assistito puo' prendere visione delle registrazioni di cui al comma 1 accedendo all'apposita funzionalita' presente nel portale FSE della RdA e nel Portale nazionale FSE. 4. Nel caso il titolare si avvalga delle funzionalita' offerte in sussidiarieta' da FSE-INI, il MEF e' responsabile del trattamento limitatamente ai compiti connessi all'organizzazione, alla gestione tecnico-informatica e agli altri adempimenti necessari a garantirne il corretto funzionamento.