Art. 22 
 
            Servizio di notifica delle operazioni sul FSE 
 
  1.  La  regione  di  assistenza,   il   Ministero   della   salute,
limitatamente  agli  assistiti  SASN,  o  il  titolare  del   Portale
nazionale FSE, per gli assistiti per i quali  non  risulta  associata
una RdA e che usano il predetto Portale,  istituiscono,  in  coerenza
con le regole tecniche di  cui  al  comma  15-bis  dell'art.  12  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, un  servizio  di  notifica  per
avvertire   i   propri   assistiti    delle    operazioni,    tramite
un'applicazione per dispositivi mobili, o attraverso  l'invio  di  un
messaggio alla casella di posta elettronica  indicata  dall'assistito
stesso. 
  2.  L'assistito  puo'  disattivare  e  riattivare  il  servizio  di
notifica,  che  e'  inizialmente   attivo,   accedendo   all'apposita
funzionalita' presente nel  portale  FSE  della  RdA  e  nel  Portale
nazionale FSE. 
  3. La notifica non contiene dati personali. 
  4. Nel caso il titolare si avvalga delle funzionalita'  offerte  in
sussidiarieta' da FSE-INI, il MEF  e'  responsabile  del  trattamento
limitatamente ai compiti connessi all'organizzazione,  alla  gestione
tecnico-informatica e agli altri adempimenti necessari  a  garantirne
il corretto funzionamento.