Art. 27 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il Ministero della salute  e  le  regioni  e  province  autonome
effettuano campagne di informazione in  materia  di  alimentazione  e
consultazione del FSE, inclusa quella, da effettuarsi entro sei  mesi
dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  per  l'alimentazione
automatica del FSE con i dati e documenti digitali sanitari  generati
da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal SSN  fino  al
18 maggio 2020 comprensiva della relativa facolta' di opposizione  da
parte dell'assistito, da manifestarsi  entro  trenta  giorni  secondo
specifiche modalita' organizzative. 
  2.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma  1,  viene  effettuata
l'alimentazione del FSE con i  dati  e  documenti  digitali  sanitari
disponibili, generati da eventi  clinici  riferiti  alle  prestazioni
erogate dal SSN fino al 18 maggio 2020 e riferiti ai  soli  assistiti
che non hanno espresso la loro opposizione. 
  3. I dati e documenti digitali sanitari generati da eventi  clinici
riferiti alle prestazioni erogate al di fuori  del  SSN  fino  al  18
maggio  2020  possono  essere  inseriti   nel   FSE   su   iniziativa
dell'assistito attraverso il Taccuino personale di cui all'art. 5. 
  4. Il FSE viene alimentato con i dati e documenti digitali sanitari
generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni  erogate  al  di
fuori del SSN a partire dal 19 maggio 2020. 
  5.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
settembre 2015, n. 178, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  11  novembre  2015,  n.  263,  cessa  di  avere
efficacia dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto,  ad
eccezione  dei  Capi  III  e  IV,  che  rimangono  in   vigore   fino
all'adozione, con successivi decreti ai sensi del comma  7  dell'art.
12 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive
modificazioni, di specifiche disposizioni per i trattamenti dei  dati
e dei documenti del FSE per le finalita' di ricerca e di Governo. 
  6. Il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2022,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio  2022,  n.  160,  cessa  di  avere
efficacia dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  7. Le funzionalita' rese dal Portale  nazionale  FSE  indicate  nel
presente decreto sono rese  operative  a  seguito  dell'adozione  del
decreto  attuativo  di  cui  al  comma  15-ter   dell'art.   12   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. 
  8. Le regioni e le province autonome predispongono  la  valutazione
d'impatto  sul  trattamento  dei  dati  personali  entro   tre   mesi
dall'adozione  del  presente  decreto  e  provvedono   a   verificare
l'efficacia delle misure con frequenza almeno annuale e  in  caso  di
incidenti di sicurezza procedendo ai dovuti aggiornamenti.