Art. 3 
 
                          Contenuti del FSE 
 
  1. Il FSE contiene i seguenti dati e documenti, riferiti anche alle
prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario  nazionale,  i
cui  contenuti  sono  riportati,  in  sede  di  prima   applicazione,
nell'allegato A al presente decreto: 
    a) dati identificativi e amministrativi dell'assistito (esenzioni
per reddito e patologia, contatti, delegati); 
    b) referti, inclusi quelli consegnati ai sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243  del  16  ottobre
2013; 
    c) verbali pronto soccorso; 
    d) lettere di dimissione; 
    e) profilo sanitario sintetico, di cui all'art. 4; 
    f) prescrizioni specialistiche e farmaceutiche; 
    g) cartelle cliniche; 
    h) erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN; 
    i) vaccinazioni; 
    j) erogazione di prestazioni di assistenza specialistica; 
    k) taccuino personale dell'assistito, di cui all'art. 5; 
    l) dati delle tessere per i portatori di impianto; 
    m) lettera di invito per screening. 
  2. Le informazioni delle esenzioni per reddito e i relativi  codici
esenzione, di cui al comma 1, lettera a), resi disponibili  nel  FSE,
sono consultabili solo dall'assistito. 
  3. Con successivi decreti ai sensi del comma  7  dell'art.  12  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono disciplinati  i  contenuti
degli ulteriori dati e documenti del FSE, anche al fine di  garantire
l'interoperabilita'. 
  4. Con distinto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro  della  salute  e  con  il  Ministro  per
l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale,  previo  parere
del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite,  ai
sensi del combinato disposto dell'art. 12, commi 15-ter, numero 3)  e
15-septies, le modalita', nonche' le misure tecniche e  organizzative
necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e  le
liberta' degli interessati, con  cui  il  Sistema  Tessera  Sanitaria
rende disponibile ai FSE, attraverso  l'infrastruttura  nazionale  di
cui allo stesso comma 15-ter, i dati  risultanti  negli  archivi  del
medesimo  sistema   tessera   sanitaria   relativi   alle   esenzioni
dell'assistito,  alle   prescrizioni   e   prestazioni   erogate   di
farmaceutica,  comprensivi  dei   relativi   piani   terapeutici,   e
specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale,  nonche'  le
ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN, ai certificati
di malattia telematici e alle prestazioni  di  assistenza  protesica,
termale e integrativa, nonche' i dati di cui all'art. 3  del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei  dati  relativi
alla prestazione erogata e al relativo referto.