Art. 7 
 
                      Informativa all'assistito 
 
  1. In ottemperanza all'adempimento di cui agli articoli 13 e 14 del
regolamento  UE  2016/679,  quale   presupposto   di   liceita'   del
trattamento, entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, deve essere fornita  all'assistito,  da  parte  del
Ministero della salute, delle regioni  e  province  autonome,  idonea
informativa che espliciti i trattamenti dei dati del FSE. 
  2. L'informativa di cui al comma 1 deve indicare tutti gli elementi
richiesti dagli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679. 
  3. Al fine di assicurare  una  piena  comprensione  degli  elementi
indicati nell'informativa, il titolare deve formare adeguatamente  il
personale coinvolto nel trattamento dei dati sugli aspetti  rilevanti
della disciplina relativa alla protezione dei dati, anche al fine  di
un piu' efficace rapporto con gli assistiti. 
  4. Al fine di garantire  all'interessato  informazioni  omogenee  e
uniformi  nel  territorio  nazionale,  il  Ministero   della   salute
predispone, in collaborazione con le regioni e province autonome,  un
modello di  informativa,  che  mette  a  disposizione  attraverso  la
pubblicazione sull'area pubblica del Portale nazionale FSE. In merito
al modello di informativa e ai successivi aggiornamenti e'  acquisito
il  preventivo  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei   dati
personali.