Art. 9 
 
                       Diritti dell'assistito 
 
  1. L'assistito puo' accedere ai dati e documenti del  FSE,  incluse
le  informazioni  relative  alle  operazioni  di  cui  all'art.   21,
utilizzando i servizi di cui all'art. 11 nel portale  FSE  della  RdA
ovvero per il tramite del Portale nazionale  FSE  nonche'  usufruendo
del servizio di notifica previsto all'art. 22. L'istanza  di  accesso
ai propri dati puo' essere formulata anche direttamente alla RdA  che
e' tenuta a fornire riscontro  all'interessato  nei  termini  di  cui
all'art. 12 del regolamento UE 2016/679. 
  2.  Nell'informativa  di  cui   all'art.   7,   la   RdA   comunica
all'interessato  le   modalita'   di   esercizio   dei   diritti   di
integrazione, rettifica, oscuramento e aggiornamento dei propri  dati
nel FSE.  La  RdA  mette  altresi'  a  disposizione  un  servizio  di
assistenza per comunicare all'interessato  i  dati  di  contatto  del
soggetto nei confronti del quale esercitare il diritto. 
  3. Il diritto di oscuramento  puo'  essere  esercitato  al  momento
dell'erogazione della prestazione, prima dell'alimentazione del  FSE,
direttamente nei confronti del soggetto che la eroga, che e' tenuto a
informare in tal  senso  l'assistito,  ovvero  in  qualunque  momento
successivo, tramite specifica  istanza  dell'assistito  trasmessa  al
soggetto erogante. Nei casi in cui l'oscuramento di dati e  documenti
avviene successivamente all'alimentazione  del  FSE,  l'assistito  e'
informato del fatto che le informazioni del dato o documento oscurato
possono  essere  state  utilizzate  prima  dell'oscuramento  per   la
realizzazione  di  altri  documenti,  quali  il   Profilo   sanitario
sintetico di cui all'art. 4, rispetto  ai  quali  puo'  autonomamente
esercitare il medesimo diritto. 
  4. Il diritto di oscuramento puo' essere esercitato  anche  tramite
una apposita funzionalita' online resa disponibile nel FSE e, in tale
caso, e' garantito l'immediato oscuramento del dato o documento. 
  5. Nel caso in cui sia stato esercitato il diritto all'oscuramento,
l'assistito puo' revocare in ogni momento l'oscuramento di un dato  o
documento con le medesime  modalita'  previste  per  l'esercizio  del
diritto di oscuramento. 
  6. L'oscuramento di dati e documenti del FSE avviene con  modalita'
tali da garantire che tutti i soggetti abilitati all'accesso  al  FSE
per le finalita' di cura, prevenzione e profilassi internazionale non
possano venire automaticamente a conoscenza del fatto che l'assistito
ha effettuato tale scelta e che tali dati esistano. 
  7. L'oscuramento delle prescrizioni, di cui all'art.  3,  comma  1,
lettera f), determina l'oscuramento automatico dei documenti relativi
all'erogazione delle stesse, di cui all'art. 3, comma 1, lettere h) e
j), nonche' ai referti riferiti alle  medesime  prestazioni,  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera b).