Art. 9 Diritti dell'assistito 1. L'assistito puo' accedere ai dati e documenti del FSE, incluse le informazioni relative alle operazioni di cui all'art. 21, utilizzando i servizi di cui all'art. 11 nel portale FSE della RdA ovvero per il tramite del Portale nazionale FSE nonche' usufruendo del servizio di notifica previsto all'art. 22. L'istanza di accesso ai propri dati puo' essere formulata anche direttamente alla RdA che e' tenuta a fornire riscontro all'interessato nei termini di cui all'art. 12 del regolamento UE 2016/679. 2. Nell'informativa di cui all'art. 7, la RdA comunica all'interessato le modalita' di esercizio dei diritti di integrazione, rettifica, oscuramento e aggiornamento dei propri dati nel FSE. La RdA mette altresi' a disposizione un servizio di assistenza per comunicare all'interessato i dati di contatto del soggetto nei confronti del quale esercitare il diritto. 3. Il diritto di oscuramento puo' essere esercitato al momento dell'erogazione della prestazione, prima dell'alimentazione del FSE, direttamente nei confronti del soggetto che la eroga, che e' tenuto a informare in tal senso l'assistito, ovvero in qualunque momento successivo, tramite specifica istanza dell'assistito trasmessa al soggetto erogante. Nei casi in cui l'oscuramento di dati e documenti avviene successivamente all'alimentazione del FSE, l'assistito e' informato del fatto che le informazioni del dato o documento oscurato possono essere state utilizzate prima dell'oscuramento per la realizzazione di altri documenti, quali il Profilo sanitario sintetico di cui all'art. 4, rispetto ai quali puo' autonomamente esercitare il medesimo diritto. 4. Il diritto di oscuramento puo' essere esercitato anche tramite una apposita funzionalita' online resa disponibile nel FSE e, in tale caso, e' garantito l'immediato oscuramento del dato o documento. 5. Nel caso in cui sia stato esercitato il diritto all'oscuramento, l'assistito puo' revocare in ogni momento l'oscuramento di un dato o documento con le medesime modalita' previste per l'esercizio del diritto di oscuramento. 6. L'oscuramento di dati e documenti del FSE avviene con modalita' tali da garantire che tutti i soggetti abilitati all'accesso al FSE per le finalita' di cura, prevenzione e profilassi internazionale non possano venire automaticamente a conoscenza del fatto che l'assistito ha effettuato tale scelta e che tali dati esistano. 7. L'oscuramento delle prescrizioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), determina l'oscuramento automatico dei documenti relativi all'erogazione delle stesse, di cui all'art. 3, comma 1, lettere h) e j), nonche' ai referti riferiti alle medesime prestazioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).