(Allegato C)
                                                           Allegato C 
 
 
1 Obiettivi del documento 
 
  Il presente Allegato individua  i  modelli  architetturali  per  le
infrastrutture FSE delle regioni e province autonome (nel seguito per
brevita' si usera' sempre il termine  "regionale",  per  riferirsi  a
regioni e province autonome e il termine "aziendale",  per  riferirsi
ai soggetti alimentanti il FSE, come indicati all'articolo 12,  comma
1 del presente decreto). 
 
2 Modelli architetturali delle infrastrutture FSE regionali 
 
  Ciascun  sistema  regionale   FSE   e'   basato   su   un   modello
architetturale che ha come obiettivo la gestione  del  contenuto  del
FSE in maniera sicura ed interoperabile e  garantire  l'accesso  agli
aventi diritto, come disciplinati nel presente decreto. 
  I  sistemi  regionali  sono  in  grado  di   garantire   tutte   le
funzionalita' necessarie alla gestione, ricerca e  consultazione  dei
documenti di propria competenza, ovunque essi  siano  disponibili,  e
all'interoperabilita' con gli altri  nodi  regionali,  attraverso  le
funzioni e i servizi di INI, definiti  nei  decreti  attuativi  delle
disposizioni  di  cui  al   comma   15-ter   dell'articolo   12   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. 
  Il modello prevede che la  Regione  di  Assistenza  ha  l'onere  di
mantenere l'indice con i riferimenti  ai  documenti  prodotti  per  i
propri assistiti, anche se tali documenti sono prodotti e  conservati
in altri domini regionali. 
  La regione deve garantire i servizi di conservazione e recupero dei
documenti prodotti all'interno della regione, anche se non riferiti a
propri assistiti. 
  Le principali componenti  del  modello  architetturale  con  cui  i
servizi si interfacciano sono: 
    • Il repository, che consente la  memorizzazione  e  l'accesso  a
documenti prodotti dai soggetti alimentanti 
    • L'indice (o  "registry"),  che  permette  l'indicizzazione  dei
documenti, memorizzati  nei  repository,  attraverso  un  insieme  di
metadati. 
  I documenti sanitari sono  memorizzati  in  repository,  mentre  un
registro indice regionale (registry) conserva i metadati inerenti  ai
documenti prodotti al fine di consentirne la ricerca  e  il  recupero
(esempi di metadati sono la tipologia  del  documento,  l'autore  del
documento, il  paziente  al  quale  il  documento  si  riferisce,  il
riferimento al repository che conserva il documento, ecc.). 
  Ciascuna regione e provincia autonoma deve dotarsi  di  un  proprio
sistema regionale FSE, ovvero avvalersi delle  funzionalita'  offerte
in sussidiarieta' da  FSE-INI,  disciplinate  nei  decreti  attuativi
delle disposizioni di  cui  al  comma  15-ter  dell'articolo  12  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. 
  I modelli di architettura regionale  che  possono  essere  adottati
sono due: 
    1. modello regionale  distribuito:  a  repository  distribuiti  e
registry centralizzato; 
    2.  modello  regionale  centralizzato:  modello  a  repository  e
registry centralizzato. 
  Indipendentemente  dal  modello  architetturale,  le  funzioni   di
identificazione e autenticazione dei soggetti abilitati  ad  accedere
al FSE sono assicurate dalla Regione. 
 
2.1 Modello regionale distribuito 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Nel modello regionale distribuito i documenti sanitari prodotti  da
un  soggetto  alimentante  sono  memorizzati  in  un  repository   di
responsabilita' del medesimo soggetto che li ha prodotti. 
  Si precisa che  e'  possibile  realizzare  il  modello  distribuito
adottando un modello implementativo in cui i repository,  logicamente
distinti, sono comunque  fisicamente  in  hosting  in  un  datacenter
centrale. 
  Il soggetto alimentante e' titolare  dei  trattamenti  relativi  ai
documenti  sanitari,  ivi  compresa  l'adozione   delle   misure   di
sicurezza, fermo restando  che  allo  stesso  non  e'  consentita  la
consultazione dei dati ivi contenuti, tranne che  per  le  pertinenti
finalita' e nelle modalita' previste dal presente decreto. 
  Il soggetto alimentante  e'  inoltre  responsabile  della  mancata,
intempestiva o inesatta alimentazione del repository e del  registry,
nonche' di fornire riscontro agli  interessati  cui  i  documenti  si
riferiscono, nei termini di cui all'articolo 12  del  Regolamento  UE
2016/679. 
  La regione di assistenza dell'assistito e' titolare dei trattamenti
del registry, ivi compresa  l'adozione  delle  misure  di  sicurezza,
fermo restando che alla stessa non e' consentita la consultazione dei
dati ivi contenuti, tranne che per le pertinenti  finalita'  e  nelle
modalita' previste dal presente decreto. 
  Il modello regionale distribuito e' applicabile a ogni tipologia di
soggetto del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali, nonche' agli
esercenti  le  professioni  sanitarie  che  prendono  in   cura   gli
assistiti, anche al di fuori del SSN, e a tutti i documenti  del  FSE
ad eccezione del Taccuino personale dell'assistito, nonche' di quelli
di cui al comma 15-septies  dell'articolo  12  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. 
  Con  riferimento  al  Profilo  Sanitario  Sintetico,  nel   modello
regionale distribuito, il titolare del trattamento e' la ASL con  cui
e' convenzionato il MMG/PLS che redige tale documento che,  pertanto,
e' memorizzato nel repository della predetta ASL.  Alla  ASL  non  e'
consentita la consultazione del Profilo Sanitario  Sintetico,  tranne
che per le  pertinenti  finalita'  e  nelle  modalita'  previste  dal
presente decreto. 
  La regione mette a disposizione un unico repository  regionale  per
la memorizzazione del Taccuino personale dell'assistito. Il  titolare
del  trattamento  e'  la  regione  medesima.  Alla  regione  non   e'
consentita la consultazione del  Taccuino  personale  dell'assistito,
tranne che per le pertinenti finalita' e nelle modalita' previste dal
presente decreto. 
  E' altresi' facolta' della regione mettere a disposizione un  unico
repository regionale  per  la  conservazione  del  Profilo  Sanitario
Sintetico. In tal caso il titolare  del  trattamento  e'  la  regione
medesima. Alla regione non e' consentita la consultazione del Profilo
Sanitario Sintetico, tranne che per le pertinenti finalita'  e  nelle
modalita' previste dal presente decreto. 
  E' inoltre facolta' della regione, secondo  le  proprie  politiche,
mettere  a  disposizione  di  specifici   soggetti   alimentanti   un
repository  di  propria  responsabilita'  per  la  conservazione  dei
documenti prodotti dai medesimi soggetti. In tale caso, la Regione e'
titolare dei trattamenti relativi ai  documenti  sanitari  conservati
nel repository, ivi compresa l'adozione delle  misure  di  sicurezza,
fermo restando che alla stessa non e' consentita la consultazione dei
dati ivi contenuti, tranne che per le pertinenti  finalita'  e  nelle
modalita' previste dal presente decreto. I soggetti  alimentanti  che
si avvalgono in  sussidiarieta'  del  repository  di  responsabilita'
regionale sono responsabili della mancata,  intempestiva  o  inesatta
alimentazione del repository  e  del  registry,  nonche'  di  fornire
riscontro agli  interessati  cui  i  documenti  si  riferiscono,  nei
termini di cui all'articolo 12 del Regolamento UE 2016/679. 
  Nel Modello regionale distribuito non e'  consentito  alla  Regione
replicare in locale gli archivi presenti nelle  strutture  che  hanno
prodotto i documenti. 
  Ai documenti di  cui  al  comma  15-septies  dell'articolo  12  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,  si
applicano le disposizioni disciplinate nei  decreti  attuativi  delle
disposizioni di cui al comma 15-ter del predetto articolo 12. 
 
2.2 Modello regionale centralizzato 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Nel modello regionale centralizzato i documenti  sanitari  prodotti
dai soggetti alimentanti e dall'assistito stesso sono  conservati  in
un repository di responsabilita' della regione. 
  La Regione  e'  titolare  dei  trattamenti  relativi  ai  documenti
sanitari, ivi compresa l'adozione delle misure  di  sicurezza,  fermo
restando che alla stessa non e' consentita la consultazione dei  dati
ivi contenuti,  tranne  che  per  le  pertinenti  finalita'  e  nelle
modalita' previste dal presente decreto. 
  Il soggetto alimentante e' responsabile della mancata, intempestiva
o inesatta alimentazione del repository e del  registry,  nonche'  di
fornire riscontro agli interessati cui i  documenti  si  riferiscono,
nei termini di cui all'articolo 12 del Regolamento UE 2016/679. 
  La regione di assistenza e' titolare dei trattamenti del  registry,
ivi compresa l'adozione delle misure di sicurezza, fermo restando che
alla  stessa  non  e'  consentita  la  consultazione  dei  dati   ivi
contenuti, tranne che per le pertinenti finalita' e  nelle  modalita'
previste dal presente decreto. 
  Il modello regionale centralizzato e' applicabile a ogni  tipologia
di soggetto del SSN e dei servizi socio-sanitari  regionali,  nonche'
agli esercenti le professioni sanitarie  che  prendono  in  cura  gli
assistiti, anche al di fuori del SSN e a tutti i documenti  del  FSE,
ad eccezione del profilo sanitario sintetico, del Taccuino  personale
dell'assistito,  nonche'  di  quelli  di  cui  al  comma   15-septies
dell'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e successive modificazioni. 
  Con  riferimento  al  Profilo  Sanitario  Sintetico,  nel   modello
regionale centralizzato, il titolare del trattamento e' la regione in
cui si trova la ASL con cui e' convenzionato il  MMG/PLS  che  redige
tale documento che, pertanto, e'  memorizzato  nel  repository  della
predetta regione. Alla regione non e' consentita la consultazione del
Profilo Sanitario Sintetico, tranne che per le pertinenti finalita' e
nelle modalita' previste dal presente decreto. 
  Con riferimento al Taccuino personale dell'assistito,  il  titolare
del trattamento e' la regione di assistenza del medesimo e, pertanto,
i documenti che l'assistito  inserisce  nel  predetto  Taccuino  sono
memorizzati nel repository regionale. Alla regione non e'  consentita
la consultazione del Taccuino personale  dell'assistito,  tranne  che
per le pertinenti finalita' e nelle modalita' previste  dal  presente
decreto. 
  Ai documenti di  cui  al  comma  15-septies  dell'articolo  12  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,  si
applicano le disposizioni disciplinate nei  decreti  attuativi  delle
disposizioni di cui al comma 15-ter del predetto articolo 12.