Art. 5 
 
                      Procedura di accertamento 
 
  1. La procedura di accertamento e' effettuata dai competenti organi
di  vigilanza  i  quali,  all'esito  della  stessa,  sono  tenuti   a
trasmettere apposita relazione all'INAIL. 
  2. All'esito dell'accertamento, dal quale risulti  che  il  decesso
sia riconducibile ad infortunio mortale verificatosi in  occasione  o
durante le attivita' formative e interventi di revisione dei percorsi
per le competenze trasversali e per l'orientamento, l'INAIL  provvede
alla erogazione del sostegno economico di cui all'art. 1. 
  3. L'INAIL procede  al  recupero  del  sostegno  economico  laddove
risulti indebitamente corrisposto, ai sensi dell'art. 2033 del codice
civile.