IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, concernente  «Disposizioni
diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993»
e, in particolare, l'art. 5, comma 12; 
  Visto il decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125,  concernente
«Disposizioni urgenti in materia di enti  territoriali.  Disposizioni
per garantire la  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio
sanitario  nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di
emissioni industriali» e, in particolare, l'art. 9-duodecies, commi 3
e 5; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici», con il quale e'  stata  istituita
l'AIFA e, in particolare, l'art. 48, commi 8, lettera b), 10,  10-bis
e 10-ter; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20  settembre  2004,  n.
245, recante «Regolamento recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per  uso  umano,  nonche'  la  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  18  dicembre  2006,
recante «Modalita' di versamento delle risorse finanziarie  all'AIFA,
ai sensi dell'art. 1, comma 296, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 marzo 2007, n. 74; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008  della  Commissione  del  24
novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle
autorizzazioni all'immissione in  commercio  di  medicinali  per  uso
umano e di medicinali veterinari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea del 12 dicembre 2008, n. L  334/7,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111,   recante
«Disposizioni per il controllo e la riduzione della  spesa  pubblica,
nonche' in materia di entrate» e, in particolare,  l'art.  17,  comma
10, lettera d); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 marzo  2012,  n.  53,
recante  «Modifica  al  regolamento  e   funzionamento   dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» e, in particolare,
l'art. 4, commi 5 e 6; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento   del   personale   e   la    dotazione    organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto del Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro
della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle  finanze
20 settembre 2004, n. 245; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016, recante
«Disposizioni sull'importazione ed esportazione del  sangue  umano  e
dei  suoi  prodotti»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana del 12 gennaio 2017, n. 9,  come  modificato  dal
decreto del Ministro della salute 24 aprile  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8  giugno  2018  n.
131; 
  Vista  la   comunicazione   della   Commissione   europea   recante
«Orientamenti riguardanti i particolari delle  diverse  categorie  di
variazioni, l'applicazione delle procedure di cui ai capi II, II-bis,
III e IV del regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del  24
novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle
autorizzazioni all'immissione in  commercio  di  medicinali  per  uso
umano e  di  medicinali  veterinari,  nonche'  la  documentazione  da
presentare conformemente a tali procedure», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 2 agosto 2013, n. C 223/1; 
  Visto il decreto legislativo  19  febbraio  2014,  n.  17,  recante
«Attuazione della direttiva 2011/62/UE,  che  modifica  la  direttiva
2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali  per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di  medicinali  falsificati
nella catena di fornitura legale»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  16  aprile  2014  sulla  sperimentazione  clinica  di
medicinali per uso  umano  e  che  abroga  la  direttiva  2001/20/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 maggio
2014, n. L 158/1; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  finanze  del  30  gennaio  2023,  recante
«Determinazione della tariffa unica per le sperimentazioni  cliniche,
del gettone di presenza e del rimborso spese  per  la  partecipazione
alle riunioni del Centro  di  coordinamento  nazionale  dei  comitati
etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per
uso umano e sui dispositivi medici, dei comitati etici territoriali e
dei comitati etici a valenza nazionale»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 febbraio 2023, n. 31; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 590; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
con delega alle politiche europee, il Ministro degli affari esteri  e
della  cooperazione  internazionale,  il  Ministro   dello   sviluppo
economico e il Ministro dell'economia e finanze del 30  aprile  2015,
recante «Procedure operative e  soluzioni  tecniche  per  un'efficace
azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344  dell'art.
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di  stabilita'  2013)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  23
giugno 2015, n. 143; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/745 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo  ai  dispositivi  medici,  che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e 93/42/CEE del Consiglio; 
  Visto l'art. 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che
specifica che «i medicinali interessati da un procedimento di rinnovo
depositato presso l'AIFA entro  la  data  del  30  giugno  2017  sono
mantenuti in commercio fino al  completamento  della  valutazione  da
parte dell'AIFA»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  6  dicembre  2016
«Aggiornamento delle tariffe vigenti e determinazione  delle  tariffe
relative  a  prestazioni  non  ancora  tariffate»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2017,  n.
25; 
  Considerata la necessita' di aggiornare le  tariffe  vigenti  e  di
individuare le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate ai
sensi dell'art. 158, comma 12,  del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219, e successive modificazioni; 
  Ritenuto necessario introdurre le tariffe di  competenza  dell'AIFA
relative alle procedure di valutazione della  conformita',  ai  sensi
del citato regolamento (UE) 2017/745; 
  Ritenuto di dover riparametrare le tariffe per le prestazioni  rese
dall'AIFA relativamente alle attivita' svolte dalle officine  per  la
produzione o importazione di sostanze attive, di gas medicinali e  di
medicinali; 
  Ritenuta la necessita' di prevedere una voce  tariffaria  specifica
per il rilascio di copia conforme di documenti esistenti agli atti; 
  Ritenuta, altresi', la necessita' di modificare la tariffa  per  il
deposito e la variazione dell'active substance master file nel  senso
di prevedere un incremento della tariffa dovuta per il  deposito  che
compensi i mancati introiti per gli aggiornamenti successivi; 
  Tenuto conto della sussistenza di scostamenti positivi tra  l'onere
derivante dalle assunzioni del  personale  dell'AIFA  e  le  maggiori
entrate  derivanti  dalle  tariffe  e  della  necessita',  ai   sensi
dell'art. 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno  2015,  n.  78,  di
rimodulare gli incrementi delle tariffe e dei  diritti  di  cui  alla
tabella B allegata al medesimo decreto; 
  Ritenuto necessario, pertanto, ridurre in particolare  gli  importi
delle  tariffe  relativi  alle  variazioni   e   ai   rinnovi   delle
autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali  omeopatici
soggetti  a  procedura  semplificata  di  registrazione,   ai   sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, anche al
fine di adeguarli ai costi sostenuti e al  valore  delle  prestazioni
rese  da  AIFA,  nonche'  gli  importi  dei  diritti  dovuti  per  il
trasferimento di una registrazione di medicinali  omeopatici  (ovvero
senza indicazioni terapeutiche); 
  Ritenuto,  altresi',  di  dover  ridurre  le  tariffe  relative  ai
medicinali allergeni per uso terapeutico e diagnostico, allo scopo di
prevenire il manifestarsi di  situazioni  di  indisponibilita'  degli
stessi nonche' di adeguarne  le  tariffe  a  quelle  adottate  per  i
medesimi medicinali in altri Stati membri; 
  Ritenuto di dover eliminare dalle casistiche previste  dal  decreto
ministeriale del 6 dicembre 2016 le tariffe per tipologie di  istanze
sull'importazione  ed  esportazione  del  sangue  umano  e  dei  suoi
prodotti non piu' previste dal sopracitato  decreto  ministeriale  24
aprile 2018; 
  Considerato che occorre eliminare le voci  tariffarie  riferite  ai
rinnovi delle autorizzazioni ope legis dei medicinali  omeopatici  in
quanto tutti i dossier a cui erano applicate queste tariffe  dovevano
essere presentati entro il 30 giugno 2017, come previsto dall'art. 1,
comma 464 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'AIFA n.  23
del 19 luglio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Determinazione delle tariffe relative a prestazioni 
                        non ancora tariffate 
 
  1. All'art. 1 del decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016
e' inserito il seguente comma 5: «5. In relazione alla  procedura  di
valutazione della conformita' ai sensi del regolamento (UE)  2017/745
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile  2017,  relativo
ai dispositivi  medici  che  modifica  la  direttiva  2001/83/CE,  il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che
abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio  le  tariffe
di competenza dell'AIFA sono indicate nell'Allegato 1.».