Art. 4 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le tariffe di cui al presente decreto si applicano  a  tutte  le
istanze o domande di prestazioni rese  a  richiesta  ed  utilita'  di
soggetti  interessati,  presentate  successivamente  all'entrata   in
vigore del presente decreto. 
  2. Le tariffe versate antecedentemente all'entrata  in  vigore  del
presente  decreto  e  relative  a  istanze   o   domande   presentate
successivamente a tale data, devono essere  integrate  corrispondendo
la differenza tra quanto versato e la tariffa prevista  dal  presente
decreto. In caso  di  riduzioni,  l'AIFA  provvede  a  rimborsare  la
differenza  tra  l'importo  delle  tariffe  versate  antecedentemente
all'entrata in vigore del presente decreto, ove relative a istanze  o
domande presentate successivamente a tale data, e la tariffa prevista
dal presente decreto.