Art. 4 Disposizioni transitorie 1. Le tariffe di cui al presente decreto si applicano a tutte le istanze o domande di prestazioni rese a richiesta ed utilita' di soggetti interessati, presentate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 2. Le tariffe versate antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto e relative a istanze o domande presentate successivamente a tale data, devono essere integrate corrispondendo la differenza tra quanto versato e la tariffa prevista dal presente decreto. In caso di riduzioni, l'AIFA provvede a rimborsare la differenza tra l'importo delle tariffe versate antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ove relative a istanze o domande presentate successivamente a tale data, e la tariffa prevista dal presente decreto.