Art. 2 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione e'  composta  da  venti  deputati,  nominati  dal
Presidente della Camera dei deputati in  proporzione  al  numero  dei
componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la  presenza
di un rappresentante per ciascun gruppo. 
  2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza  della
Camera  dei   deputati   l'assenza   di   precedenti   incarichi   di
amministrazione e di controllo ovvero di rapporti di collaborazione e
di  consulenza  con  le  imprese   e   con   gli   enti   interessati
dall'inchiesta. 
  3. Il Presidente della Camera  dei  deputati,  entro  dieci  giorni
dalla nomina dei  componenti,  convoca  la  Commissione  per  la  sua
costituzione. 
  4. La Commissione, nella prima seduta, elegge  il  presidente,  due
vicepresidenti  e  due  segretari.  Si  applicano   le   disposizioni
dell'art. 20, commi 2, 3  e  4,  del  regolamento  della  Camera  dei
deputati.