Art. 3 
 
                  Poteri e limiti della Commissione 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 
  2. La Commissione non puo' adottare  provvedimenti  attinenti  alla
liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di  comunicazione,  nonche'  alla  liberta'  personale,  fatto  salvo
l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'art.  133  del  codice   di
procedura penale. 
  3. Per le audizioni a testimonianza rese davanti  alla  Commissione
si applicano le disposizioni degli articoli  da  366  a  384-bis  del
codice penale. 
  4. Per il  segreto  di  Stato  nonche'  per  i  segreti  d'ufficio,
professionale e bancario  si  applicano  le  norme  vigenti.  Per  il
segreto di Stato si applica quanto  previsto  dalla  legge  3  agosto
2007, n. 124. E' sempre opponibile il segreto tra difensore  e  parte
processuale nell'ambito del mandato.