Art. 3 Poteri e limiti della Commissione 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 2. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale. 3. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. 4. Per il segreto di Stato nonche' per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.