Art. 4 Richiesta di atti e documenti 1. La Commissione ha facolta' di acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. 2. La Commissione acquisisce integralmente gli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), nonche' i materiali e la documentazione raccolti o formati dalla stessa, anche se coperti da segreto. 3. Sulle richieste a essa rivolte l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi dell'art. 117 del codice di procedura penale. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa. 4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 1 e 2 siano coperti dal segreto. 5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione. 6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.