Art. 4 
 
                    Richiesta di atti e documenti 
 
  1. La Commissione ha facolta' di  acquisire  copie  di  atti  e  di
documenti  relativi  a  procedimenti  e  inchieste  in  corso  presso
l'autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti,  nonche'  copie
di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste  parlamentari,
anche se coperti da segreto. 
  2.  La  Commissione  acquisisce  integralmente   gli   atti   della
Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro  della
nave «Moby Prince», di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), nonche' i
materiali e la documentazione raccolti o formati dalla stessa,  anche
se coperti da segreto. 
  3. Sulle richieste a essa rivolte l'autorita' giudiziaria  provvede
ai sensi dell'art. 117 del codice di  procedura  penale.  L'autorita'
giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e di  documenti  anche  di
propria iniziativa. 
  4.  La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime   di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi dei commi 1 e 2 siano coperti dal segreto. 
  5. Quando gli atti  o  i  documenti  siano  stati  assoggettati  al
vincolo di segreto funzionale da parte delle  competenti  Commissioni
parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto  alla
Commissione. 
  6. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione a esigenze  attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti  dal
segreto i nomi, gli atti  e  i  documenti  attinenti  a  procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari.