Art. 5 
 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il  personale  di
qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra
persona che collabora con  la  Commissione  o  compie  o  concorre  a
compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza  per  ragioni
d'ufficio o di servizio sono obbligati  al  segreto,  anche  dopo  la
cessazione dell'incarico, per tutto quanto  riguarda  gli  atti  e  i
documenti di cui all'art. 4, commi 4 e 6. 
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e la diffusione, in
tutto o in parte, anche per  riassunto  o  informazione,  di  atti  o
documenti del procedimento di inchiesta coperti  dal  segreto  o  dei
quali e' stata vietata la divulgazione  sono  punite  a  norma  delle
leggi vigenti.