Art. 6 
 
                       Organizzazione interna 
 
  1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei  comitati
istituiti ai sensi del comma 3 sono disciplinati  da  un  regolamento
interno  approvato  dalla  Commissione   stessa   prima   dell'inizio
dell'attivita'  di  inchiesta.  Ciascun  componente   puo'   proporre
modifiche alle disposizioni regolamentari. 
  2. Le  sedute  della  Commissione  sono  pubbliche,  salvo  che  la
Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta. 
  3. La Commissione puo' organizzare i propri lavori attraverso uno o
piu' comitati, costituiti secondo la disciplina  del  regolamento  di
cui al comma 1. 
  4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti  e  ufficiali
di polizia giudiziaria e  di  tutte  le  collaborazioni  che  ritenga
necessarie. 
  5. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce  di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dal
Presidente della Camera dei deputati. 
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione,  stabilite  nel
limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio
interno della Camera dei deputati. 
  7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti  acquisiti
e prodotti nel corso della propria attivita'. 
    Roma, 17 ottobre 2023 
 
                                               Il Presidente: Fontana