Art. 6 Organizzazione interna 1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi del comma 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attivita' di inchiesta. Ciascun componente puo' proporre modifiche alle disposizioni regolamentari. 2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta. 3. La Commissione puo' organizzare i propri lavori attraverso uno o piu' comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui al comma 1. 4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. 5. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. 6. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. 7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attivita'. Roma, 17 ottobre 2023 Il Presidente: Fontana