IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA' Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia 31 dicembre 2009 concernente l'organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modificazioni recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 19, concernente il Dipartimento per le politiche della famiglia; Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285 e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza»; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'», e, in particolare, l'art. 17, comma 1-bis; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» e, in particolare, l'art. 19, istitutivo del Fondo per le politiche della famiglia; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, commi 1250, 1251, 1251-bis e 1252 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e successive modificazioni, relativo al «Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, relativo al «Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali», che, all'art. 9, disciplina la Segreteria tecnica e le attivita' di supporto alla Commissione per le adozioni internazionali; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare, l'art. 12, comma 20, secondo cui, a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, le attivita' svolte dagli organismi stessi - tra i quali il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio, 2007, n. 103 - sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano, restando fermi, senza oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 2013 e successive modificazioni, con il quale e' istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, il Micronido della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «Micronido PCM»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», e, in particolare, l'art. 1, comma 411, il quale ha istituito il Fondo per le adozioni internazionali, al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali; Vista la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», e in particolare, l'art. 3, commi 5 e 7; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e, in particolare, l'art. 1, comma 215, come modificato dall'art. 32, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui, al fine di garantire la realizzazione delle attivita' istituzionali del Centro di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' la loro continuita', sono trasferiti annualmente 5 milioni di euro all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) - Istituto degli Innocenti di Firenze; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Visto l'art. 3, comma 1, lettere da a) a c) del citato decreto-legge n. 86 del 2018, e, in particolare, il punto 1) della lettera c), il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle gia' proprie del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2018, con il quale e' stato approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, che, in attuazione del citato art. 3 del decreto-legge n. 86 del 2018, ha previsto il trasferimento dei capitoli di bilancio concernenti le spese in tema di adozione di minori stranieri e quelle di funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e le spese per il sostegno delle adozioni internazionali, dal Centro di responsabilita' 1 - Segretariato generale, al Centro di responsabilita' 15 - Politiche per la famiglia; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e, in particolare, l'art. 1, commi 59, concernente l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno del fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 9, concernente il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante «Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46», e, in particolare, l'art. 9 il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attivita' di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno di cui al medesimo decreto; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 aprile 2022 con il quale sono state delegate al Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia la predisposizione e la sottoscrizione di tutti gli atti concernenti la gestione e l'organizzazione del Micronido della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando, fino al 31 dicembre 2022, in capo al Dipartimento per il personale, la gestione contabile del pertinente capitolo del bilancio della Presidenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in 21 ottobre 2022 con il quale l'on. Eugenia Maria Roccella e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale e' stato conferito al Ministro senza portafoglio, on. Eugenia Maria Roccella, l'incarico per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, on. Eugenia Maria Roccella, in particolare, in materia di famiglia, natalita', adozioni, infanzia e adolescenza; Vista la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane» e, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera c) che richiama il Fondo per le politiche della famiglia, di cui alla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 1 rubricato «Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali» e l'art. 22 concernente «Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri», nonche' la tabella A dell'allegato 1, annessa al medesimo decreto-legge; Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 22 del decreto-legge n. 44 del 2023, il quale prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri si articola in non piu' di tre Uffici, inclusa la Segreteria tecnica prevista dall'art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non piu' di sette Servizi, inclusi i due Servizi in cui e' articolata la medesima Segreteria tecnica; Considerato che la medesima tabella A dell'allegato 1 del menzionato decreto-legge n. 44 del 2023 prevede tra l'altro, l'incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri per sei posti di dirigente di seconda fascia, di cui un da attribuire, in sede di prima applicazione, al Dipartimento per le politiche della famiglia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023, e, in particolare, l'art. 4, recante «Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per le politiche della famiglia», registrato alla Corte dei conti in data 11 agosto 2023 al n. 2307; Ravvisata, pertanto, la necessita' di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche della famiglia, alla luce del nuovo assetto e delle nuove competenze assegnategli dalla sopra citata normativa; Informate le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1 Ambito di disciplina e funzioni 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche della famiglia di seguito denominato Dipartimento, e' organizzato secondo le disposizioni del presente decreto. 2. Il Dipartimento e' la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata che opera nell'area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche della famiglia, della natalita', delle adozioni, dell'infanzia e dell'adolescenza. 3. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonche' delle funzioni di competenza statale gia' attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonche' delle funzioni concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Dipartimento, altresi', provvede: alla gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalita', e, in particolare, alla gestione del fondo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo le finalita' previste dall'art. 1, comma 1250, della legge n. 296 del 2006, ivi incluse quelle relative all'informazione e comunicazione a sostegno della componente anziana dei nuclei familiari di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33; alla promozione e al coordinamento delle azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari. Nell'ambito del Dipartimento opera l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per l'analisi, il monitoraggio e la valutazione d'impatto dell'assegno unico e universale per i figli a carico. 4. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri, restando fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla Presidenza della Commissione per le adozioni internazionali da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la famiglia. Il Dipartimento, in particolare, provvede alla realizzazione degli interventi in materia di adozione e di affidamento di cui all'art. 1, comma 1250, della legge n. 296 del 2006 e degli interventi volti a sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali di cui all'art. 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 5. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, nonche' delle funzioni di competenza statale gia' attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia e al diritto di ascolto, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale. A tal fine, il Dipartimento assicura le funzioni di competenza del Governo nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ed esercita le competenze gia' proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269; organizza periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, con il supporto della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti; realizza gli interventi in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; gestisce, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285; realizza, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, di cui all'art. 3, comma 5, della legge 29 maggio 2017, n. 71; cura gli adempimenti relativi all'attuazione dell'art. 1, commi dal 59 al 61, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti il Fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia». 6. Il Dipartimento assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di politiche della famiglia, della natalita', dell'infanzia e dell'adolescenza.