IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, 
                 LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA' 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni, recante «Ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni
del Segretario generale ovvero del  Ministro  o  del  Sottosegretario
delegato, nell'ambito delle rispettive  competenze,  l'organizzazione
interna delle strutture nelle quali si  articola  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Sottosegretario  di  Stato  con  delega  alle
politiche   per   la   famiglia   31   dicembre   2009    concernente
l'organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010,  e  successive  modificazioni   recante   «Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in
particolare, l'art. 19, concernente il Dipartimento per le  politiche
della famiglia; 
  Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285 e  successive  modificazioni,
recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di  opportunita'
per l'infanzia e l'adolescenza»; 
  Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269, e  successive  modificazioni,
recante «Norme contro  lo  sfruttamento  della  prostituzione,  della
pornografia, del turismo sessuale in danno  di  minori,  quali  nuove
forme di riduzione in schiavitu'»,  e,  in  particolare,  l'art.  17,
comma 1-bis; 
  Visto il decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248,   recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»
e, in particolare, l'art. 19, istitutivo del Fondo per  le  politiche
della famiglia; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  e,  in
particolare, l'art. 1, commi 1250, 1251, 1251-bis e 1252 e successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103, e successive modificazioni,  relativo  al  «Regolamento  recante
riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e
del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a
norma  dell'art.  29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.   223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007,  n.
108, relativo al «Regolamento recante riordino della Commissione  per
le  adozioni  internazionali»,  che,  all'art.   9,   disciplina   la
Segreteria tecnica e le attivita' di supporto alla Commissione per le
adozioni internazionali; 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario» e,  in  particolare,
l'art. 12, comma 20, secondo cui, a decorrere dalla data di  scadenza
degli   organismi   collegiali   operanti   presso    le    pubbliche
amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2,
del  decreto-legge  n.  112  del  2008,  le  attivita'  svolte  dagli
organismi stessi - tra i quali il Centro nazionale di  documentazione
e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui  all'art.  3  del
citato decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio,  2007,  n.
103 - sono definitivamente  trasferite  ai  competenti  uffici  delle
amministrazioni nell'ambito  delle  quali  operano,  restando  fermi,
senza oneri per la finanza  pubblica,  l'Osservatorio  nazionale  per
l'infanzia  e  l'adolescenza  di  cui  all'art.  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e  l'Osservatorio
per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui
all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
settembre 2013 e successive modificazioni, con il quale e' istituito,
nell'ambito  della  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   -
Segretariato generale, il Micronido della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri denominato «Micronido PCM»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)», e, in particolare,  l'art.  1,  comma  411,  il
quale ha istituito il Fondo per le adozioni internazionali,  al  fine
di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e  di
assicurare  il  funzionamento  della  Commissione  per  le   adozioni
internazionali; 
  Vista la legge 29 maggio  2017,  n.  71,  recante  «Disposizioni  a
tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo», e in particolare, l'art. 3, commi 5 e 7; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», e, in particolare, l'art.  1,
comma  215,  come  modificato  dall'art.   32,   comma   2-bis,   del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito  dalla  legge  28
febbraio  2020,  n.  8,  secondo  cui,  al  fine  di   garantire   la
realizzazione  delle  attivita'  istituzionali  del  Centro  di   cui
all'art. 3 del citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 103, nonche' la  loro  continuita',  sono  trasferiti
annualmente 5 milioni di euro all'Azienda pubblica  di  servizi  alla
persona (ASP) - Istituto degli Innocenti di Firenze; 
  Visto il decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; 
  Visto  l'art.  3,  comma  1,  lettere  da  a)  a  c)   del   citato
decreto-legge n. 86 del 2018, e, in particolare, il  punto  1)  della
lettera c), il quale attribuisce  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia le  funzioni  di
competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia  e
l'adolescenza  e  quelle  gia'  proprie  del  Centro   nazionale   di
documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza,  di  cui  al
predetto decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,  n.
103; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
dicembre 2018, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  bilancio  di
previsione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  per  l'anno
2019 e per il triennio 2019-2021, che, in attuazione del citato  art.
3 del decreto-legge n. 86 del 2018, ha previsto il trasferimento  dei
capitoli di bilancio concernenti le spese  in  tema  di  adozione  di
minori stranieri e quelle di funzionamento della Commissione  per  le
adozioni internazionali e le spese per  il  sostegno  delle  adozioni
internazionali,  dal  Centro  di  responsabilita'  1  -  Segretariato
generale,  al  Centro  di  responsabilita'  15  -  Politiche  per  la
famiglia; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», e, in particolare, l'art.  1,
commi 59, concernente l'istituzione nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno del fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»  e,  in  particolare,  l'art.  9,  concernente  il   Fondo
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 28 agosto
1997, n. 285; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2021,  n.  230,  recante
«Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in
attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge  1°
aprile 2021, n. 46», e, in particolare, l'art. 9 il quale  istituisce
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche della  famiglia,  l'Osservatorio  nazionale  per  l'assegno
unico e universale per i figli a carico,  con  funzioni  di  supporto
tecnico-scientifico per lo svolgimento delle  attivita'  di  analisi,
monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno di cui al  medesimo
decreto; 
  Visto il decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  12  aprile  2022  con  il  quale  sono  state
delegate al Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia  la
predisposizione e la sottoscrizione di tutti gli atti concernenti  la
gestione  e  l'organizzazione  del  Micronido  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, ferma restando, fino al 31 dicembre 2022,  in
capo al Dipartimento per il  personale,  la  gestione  contabile  del
pertinente capitolo del bilancio della Presidenza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in 21 ottobre 2022
con il quale l'on. Eugenia Maria Roccella e' stata nominata  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022, con il quale  e'  stato  conferito  al  Ministro  senza
portafoglio, on. Eugenia Maria Roccella, l'incarico per la  famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre  2022,  recante  delega  di  funzioni  al   Ministro   senza
portafoglio, on. Eugenia Maria Roccella, in particolare,  in  materia
di famiglia, natalita', adozioni, infanzia e adolescenza; 
  Vista la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in
materia  di  politiche  in  favore  delle  persone  anziane»  e,   in
particolare, l'art. 8, comma 1, lettera c) che richiama il Fondo  per
le politiche della famiglia, di cui alla  citata  legge  27  dicembre
2006, n. 296; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2023,   n.   74,   recante
«Disposizioni  urgenti   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e,  in  particolare,
l'art. 1 rubricato «Disposizioni in materia  di  rafforzamento  della
capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali» e l'art.  22
concernente «Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri», nonche'  la  tabella  A
dell'allegato 1, annessa al medesimo decreto-legge; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  5  del  citato  art.  22   del
decreto-legge n. 44 del 2023, il quale prevede  che  il  Dipartimento
per le politiche della famiglia della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri si articola in non piu' di tre Uffici, inclusa la Segreteria
tecnica prevista dall'art. 9 del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non  piu'  di
sette Servizi, inclusi i due Servizi in cui e' articolata la medesima
Segreteria tecnica; 
  Considerato  che  la  medesima  tabella  A  dell'allegato   1   del
menzionato  decreto-legge  n.  44  del  2023  prevede  tra   l'altro,
l'incremento della dotazione organica della Presidenza del  Consiglio
dei ministri per sei posti di dirigente di seconda fascia, di cui  un
da attribuire, in sede di prima applicazione, al Dipartimento per  le
politiche della famiglia; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
luglio 2023, e, in particolare, l'art. 4, recante «Modifiche all'art.
19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  1°  ottobre
2012, concernente il Dipartimento per le politiche  della  famiglia»,
registrato alla Corte dei conti in data 11 agosto 2023 al n. 2307; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di  ridefinire  l'organizzazione
interna del Dipartimento per le politiche della famiglia,  alla  luce
del nuovo assetto e delle nuove competenze assegnategli  dalla  sopra
citata normativa; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Ambito di disciplina e funzioni 
 
  1. Nell'ambito della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il
Dipartimento per le politiche della famiglia  di  seguito  denominato
Dipartimento, e' organizzato secondo  le  disposizioni  del  presente
decreto. 
  2. Il Dipartimento e' la struttura di supporto  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica  delegata  che  opera
nell'area funzionale inerente  alla  promozione  e  al  coordinamento
delle politiche della  famiglia,  della  natalita',  delle  adozioni,
dell'infanzia e dell'adolescenza. 
  3. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a),  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9  agosto
2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente  per  l'esercizio  delle
funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per  la
famiglia  nelle  sue  componenti  e  problematiche  generazionali   e
relazionali,  nonche'  delle  funzioni  di  competenza  statale  gia'
attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali
dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte  alla
tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di
interventi per il sostegno della maternita' e  della  paternita',  di
conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia,
di misure di sostegno  alla  famiglia,  alla  genitorialita'  e  alla
natalita', anche al  fine  del  contrasto  della  crisi  demografica,
nonche' delle funzioni  concernenti  l'Osservatorio  nazionale  sulla
famiglia di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. Il Dipartimento,  altresi',  provvede:  alla  gestione  delle
risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per  il
sostegno alla natalita', e, in particolare, alla gestione  del  fondo
di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
secondo le finalita' previste dall'art. 1, comma 1250, della legge n.
296  del  2006,  ivi  incluse  quelle  relative  all'informazione   e
comunicazione  a  sostegno  della  componente  anziana   dei   nuclei
familiari di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33; alla  promozione  e
al coordinamento delle azioni del Governo  in  materia  di  relazioni
giuridiche   familiari.   Nell'ambito    del    Dipartimento    opera
l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli
a carico, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2021,
n. 230, con funzioni di supporto tecnico-scientifico  per  l'analisi,
il monitoraggio e  la  valutazione  d'impatto  dell'assegno  unico  e
universale per i figli a carico. 
  4. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b),  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9  agosto
2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente  per  l'esercizio  delle
funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per  le
adozioni, anche  internazionali,  di  minori  italiani  e  stranieri,
restando fermo quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in  ordine  alla  Presidenza  della
Commissione per le adozioni internazionali da  parte  del  Presidente
del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per  la  famiglia.
Il Dipartimento, in particolare, provvede  alla  realizzazione  degli
interventi in materia di adozione e di affidamento di cui all'art. 1,
comma 1250, della legge n. 296 del 2006 e degli  interventi  volti  a
sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali  di  cui
all'art. 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  5. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c),  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9  agosto
2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente  per  l'esercizio  delle
funzioni di indirizzo e coordinamento in  materia  di  politiche  per
l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo  sviluppo  dei
servizi socio-educativi per  la  prima  infanzia,  fatte  salve,  con
riferimento   a   tali   servizi,   le   competenze   del   Ministero
dell'istruzione, nonche' delle funzioni di  competenza  statale  gia'
attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali
dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 300, in materia di  coordinamento  delle  politiche  per  il
sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei  minori
anche con riferimento al diritto degli stessi a  una  famiglia  e  al
diritto di ascolto, fatte salve le competenze del medesimo  Ministero
in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale.  A
tal fine, il Dipartimento assicura  le  funzioni  di  competenza  del
Governo nell'ambito  dell'Osservatorio  nazionale  per  l'infanzia  e
l'adolescenza ed esercita  le  competenze  gia'  proprie  del  Centro
nazionale  di  documentazione  e  di   analisi   per   l'infanzia   e
l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per  il
contrasto della  pedofilia  e  della  pornografia  minorile,  di  cui
all'art. 17,  comma  1-bis,  della  legge  3  agosto  1998,  n.  269;
organizza periodicamente  e,  comunque,  almeno  ogni  tre  anni,  la
Conferenza  nazionale  sull'infanzia  e  sull'adolescenza,   con   il
supporto della  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentite  le  Commissioni
parlamentari  competenti;  realizza  gli  interventi  in  materia  di
politiche per l'infanzia e l'adolescenza di  cui  all'art.  1,  comma
1250, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296;  gestisce,  ai  sensi
dell'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 22,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il  Fondo  nazionale
per l'infanzia e l'adolescenza di  cui  all'art.  1  della  legge  28
agosto 1997, n. 285; realizza, in  collaborazione  con  il  Ministero
dell'istruzione   e   con   l'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni, periodiche campagne informative di  prevenzione  e  di
sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, di cui all'art.  3,
comma 5, della legge 29 maggio 2017,  n.  71;  cura  gli  adempimenti
relativi all'attuazione dell'art. 1, commi dal 59 al 61, della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, concernenti il Fondo «Asili nido  e  scuole
dell'infanzia». 
  6. Il Dipartimento assicura la presenza del Governo negli organismi
nazionali,  europei  e  internazionali  competenti  in   materia   di
politiche  della   famiglia,   della   natalita',   dell'infanzia   e
dell'adolescenza.