Art. 10 
 
                  Programmi di sviluppo ammissibili 
 
  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al  presente
Titolo III, i programmi di sviluppo devono essere finalizzati: 
    a) alla produzione di dispositivi utili ai fini della transizione
verso un'economia a zero emissioni, ovvero batterie, pannelli solari,
turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi  per
la cattura e lo stoccaggio di carbonio; 
    b) la produzione di componenti  chiave  progettati  e  utilizzati
principalmente come input diretto per la produzione  dei  dispositivi
di cui al precedente punto a); 
    c) l'estrazione  o  il  recupero  di  materie  prime  strategiche
necessarie per la produzione dei dispositivi e dei componenti  chiave
di cui ai precedenti punti a) e b). 
  2. Gli investimenti  devono  essere  avviati  successivamente  alla
presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 9,  comma
1  del  decreto  9  dicembre  2014.  L'Agenzia  provvede  a   rendere
tempestivamente disponibile nella competente sezione del proprio sito
web www.invitalia.it lo schema di domanda di agevolazione nell'ambito
del  quale  dovranno  essere  fornire   le   informazioni   richieste
nell'allegato II del Quadro temporaneo. 
  3. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al  presente
Titolo: 
    a) l'impresa proponente non deve trovarsi in condizioni  tali  da
essere considerata  impresa  in  difficolta',  come  stabilito  dalla
comunicazione della Commissione - orientamenti sugli aiuti  di  Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese  non  finanziarie
in difficolta' (Gazzetta Ufficiale C 249 del 31 luglio 2014); 
    b) l'impresa proponente non deve aver  effettuato  nei  due  anni
precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione,  come
definita all'art. 1, comma 1, lettera t-bis), del decreto 9  dicembre
2014, verso l'unita' produttiva oggetto dell'investimento e  si  deve
impegnare a  non  procedere  a  una  delocalizzazione  nei  due  anni
successivi al completamento dell'investimento stesso; 
    c) l'Agenzia verifica,  sulla  base  delle  informazioni  fornite
dall'impresa in sede di domanda e degli impegni di cui  alla  lettera
b),  che  non  vi  sia  alcun  rischio  concreto  che  l'investimento
produttivo abbia luogo al di fuori del SEE ne' che sia  delocalizzato
all'interno del SEE.