Art. 10 Programmi di sviluppo ammissibili 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, i programmi di sviluppo devono essere finalizzati: a) alla produzione di dispositivi utili ai fini della transizione verso un'economia a zero emissioni, ovvero batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi per la cattura e lo stoccaggio di carbonio; b) la produzione di componenti chiave progettati e utilizzati principalmente come input diretto per la produzione dei dispositivi di cui al precedente punto a); c) l'estrazione o il recupero di materie prime strategiche necessarie per la produzione dei dispositivi e dei componenti chiave di cui ai precedenti punti a) e b). 2. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 9, comma 1 del decreto 9 dicembre 2014. L'Agenzia provvede a rendere tempestivamente disponibile nella competente sezione del proprio sito web www.invitalia.it lo schema di domanda di agevolazione nell'ambito del quale dovranno essere fornire le informazioni richieste nell'allegato II del Quadro temporaneo. 3. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al presente Titolo: a) l'impresa proponente non deve trovarsi in condizioni tali da essere considerata impresa in difficolta', come stabilito dalla comunicazione della Commissione - orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (Gazzetta Ufficiale C 249 del 31 luglio 2014); b) l'impresa proponente non deve aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione, come definita all'art. 1, comma 1, lettera t-bis), del decreto 9 dicembre 2014, verso l'unita' produttiva oggetto dell'investimento e si deve impegnare a non procedere a una delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso; c) l'Agenzia verifica, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa in sede di domanda e degli impegni di cui alla lettera b), che non vi sia alcun rischio concreto che l'investimento produttivo abbia luogo al di fuori del SEE ne' che sia delocalizzato all'interno del SEE.