Art. 11 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Le spese ammissibili per la realizzazione  degli  interventi  di
cui  al  presente  Titolo,  si  riferiscono  ai   costi   totali   di
investimento per gli attivi materiali e immateriali, come individuati
all'art. 15, comma 1, del decreto 9 dicembre 2014, necessari  per  la
produzione o il recupero dei beni di cui all'art. 10,  comma  1,  del
presente decreto. 
  2. Le spese per immobilizzazioni  immateriali  sono  ammissibili  a
condizione che: 
    a) siano associate alla zona interessata dal progetto agevolato e
non siano trasferiti in altre zone; 
    b) siano utilizzati principalmente nell'unita' produttiva oggetto
del progetto di investimento agevolato; 
    c) siano ammortizzabili; 
    d) essere acquistati a condizioni di mercato  da  terzi  che  non
hanno relazioni con l'acquirente; 
    e)  figurino  nell'attivo  dell'impresa  beneficiaria  e  restino
associate al progetto agevolato per almeno cinque anni o tre anni nel
caso di PMI.