Art. 11 Spese ammissibili 1. Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Titolo, si riferiscono ai costi totali di investimento per gli attivi materiali e immateriali, come individuati all'art. 15, comma 1, del decreto 9 dicembre 2014, necessari per la produzione o il recupero dei beni di cui all'art. 10, comma 1, del presente decreto. 2. Le spese per immobilizzazioni immateriali sono ammissibili a condizione che: a) siano associate alla zona interessata dal progetto agevolato e non siano trasferiti in altre zone; b) siano utilizzati principalmente nell'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato; c) siano ammortizzabili; d) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e) figurino nell'attivo dell'impresa beneficiaria e restino associate al progetto agevolato per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.