Art. 12 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo sono concesse nella sola forma del contributo in conto impianti. Nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 2.8 del Quadro temporaneo, le agevolazioni sono concesse entro i limiti delle intensita' previste dal punto 86, lettera g), del Quadro temporaneo, pari a a) il 15% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati nelle aree non comprese nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale applicabile per il periodo 2022-2027. L'importo complessivo delle agevolazioni concedibili non puo' superare 150 milioni di euro per impresa e per Stato membro; b) il 20% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati nelle aree designate quali «zone c» dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale applicabile per il periodo 2022-2027. L'importo complessivo delle agevolazioni concedibili non puo' superare 200 milioni di euro per impresa e per Stato membro; c) il 35% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati nelle aree designate quali «zone a» dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale applicabile per il periodo 2022-2027. L'importo complessivo delle agevolazioni concedibili non puo' superare 350 milioni di euro per impresa e per Stato membro. 2. Le intensita' di cui al comma 1 sono maggiorate di 20 punti percentuali per gli investimenti effettuati da piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli investimenti realizzati da medie imprese. 3. La concessione delle agevolazioni di cui al presente titolo deve intervenire entro i termini previsti dal punto 86, lettera b), del Quadro temporaneo. 4. L'Agenzia comunica tempestivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy l'avvenuta concessione delle agevolazioni affinche' il Ministero stesso possa adempiere agli obblighi di comunicazione previsti al punto 85, lettera o), del Quadro temporaneo. 5. Le agevolazioni concesse a sensi del presente titolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili solo se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevato applicabile. In nessun caso l'importo totale dell'aiuto puo' superare il 100 % dei costi ammissibili.