Art. 12 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo  sono  concesse  nella
sola forma del contributo in conto impianti. Nel rispetto  di  quanto
previsto dalla sezione 2.8 del  Quadro  temporaneo,  le  agevolazioni
sono concesse entro i limiti delle intensita' previste dal punto  86,
lettera g), del Quadro temporaneo, pari a 
    a) il 15% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati
nelle aree non comprese nella Carta degli aiuti di Stato a  finalita'
regionale applicabile per il periodo 2022-2027. L'importo complessivo
delle agevolazioni concedibili non puo' superare 150 milioni di  euro
per impresa e per Stato membro; 
    b) il 20% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati
nelle aree designate quali «zone c» dalla Carta degli aiuti di  Stato
a finalita' regionale applicabile per il periodo 2022-2027. L'importo
complessivo delle agevolazioni  concedibili  non  puo'  superare  200
milioni di euro per impresa e per Stato membro; 
    c) il 35% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati
nelle aree designate quali «zone a» dalla Carta degli aiuti di  Stato
a finalita' regionale applicabile per il periodo 2022-2027. L'importo
complessivo delle agevolazioni  concedibili  non  puo'  superare  350
milioni di euro per impresa e per Stato membro. 
  2. Le intensita' di cui al comma 1  sono  maggiorate  di  20  punti
percentuali per gli investimenti effettuati da piccole imprese  e  di
10  punti  percentuali  per  gli  investimenti  realizzati  da  medie
imprese. 
  3. La concessione delle agevolazioni di cui al presente titolo deve
intervenire entro i termini previsti dal punto 86,  lettera  b),  del
Quadro temporaneo. 
  4. L'Agenzia comunica tempestivamente al Ministero delle imprese  e
del made in Italy l'avvenuta concessione delle agevolazioni affinche'
il Ministero stesso possa adempiere agli  obblighi  di  comunicazione
previsti al punto 85, lettera o), del Quadro temporaneo. 
  5. Le agevolazioni concesse a sensi  del  presente  titolo  possono
essere cumulate con  altri  aiuti  di  Stato  per  gli  stessi  costi
ammissibili  solo  se  tale   cumulo   non   porta   al   superamento
dell'intensita'  di  aiuto  o  dell'importo  di  aiuto  piu'  elevato
applicabile. In nessun caso l'importo totale dell'aiuto puo' superare
il 100 % dei costi ammissibili.