Art. 13 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'applicabilita' delle disposizioni di cui  al  presente  Titolo
III  e'  subordinata  alla  notifica  di  un  regime  di  aiuti  alla
Commissione  europea  e  alla  sua  approvazione   da   parte   della
Commissione medesima. 
  2. Su richiesta dell'impresa, le disposizioni di  cui  al  presente
Titolo III possono essere applicate anche a domande  di  agevolazione
gia' presentate all'Agenzia, fermo restando che l'importo  dell'aiuto
concedibile  ai  sensi  del  presente  titolo  non  potra'   superare
l'importo inizialmente richiesto dall'impresa. 
  3. Qualora il programma di sviluppo non risulti conforme con quanto
previsto  dal  presente  Titolo  III,  ovvero  la  concessione  delle
agevolazioni non intervenga entro i termini di cui all'art. 12, comma
3, le agevolazioni potranno essere concesse, qualora ne  ricorrano  i
presupposti, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti  dal
Titolo II del decreto 9 dicembre 2014. 
  4. Per quanto non diversamente disposto dal presente Titolo,  resta
confermato quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014. 
  5. Il Ministero delle imprese e del  made  in  Italy,  con  proprio
provvedimento,  puo'  fornire  le  eventuali  ulteriori   indicazioni
necessarie per la corretta attuazione delle disposizioni  di  cui  al
presente Titolo III. 
    Roma, 14 settembre 2023 
 
                                                    Il Ministro: Urso 

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1420