Art. 13 Disposizioni finali 1. L'applicabilita' delle disposizioni di cui al presente Titolo III e' subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima. 2. Su richiesta dell'impresa, le disposizioni di cui al presente Titolo III possono essere applicate anche a domande di agevolazione gia' presentate all'Agenzia, fermo restando che l'importo dell'aiuto concedibile ai sensi del presente titolo non potra' superare l'importo inizialmente richiesto dall'impresa. 3. Qualora il programma di sviluppo non risulti conforme con quanto previsto dal presente Titolo III, ovvero la concessione delle agevolazioni non intervenga entro i termini di cui all'art. 12, comma 3, le agevolazioni potranno essere concesse, qualora ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Titolo II del decreto 9 dicembre 2014. 4. Per quanto non diversamente disposto dal presente Titolo, resta confermato quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014. 5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con proprio provvedimento, puo' fornire le eventuali ulteriori indicazioni necessarie per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III. Roma, 14 settembre 2023 Il Ministro: Urso Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1420