Art. 2 Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso, compatibilmente con lo stato dei procedimenti gia' avviati e, per le modifiche connesse all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, con quanto previsto dall'art. 58, punto 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni.