Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto  si  applicano  dalla
data di entrata in vigore dello stesso, compatibilmente con lo  stato
dei  procedimenti  gia'  avviati  e,  per   le   modifiche   connesse
all'entrata  in  vigore  del   regolamento   (UE)   2023/1315   della
Commissione, del 23 giugno 2023, con quanto  previsto  dall'art.  58,
punto 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del  17
giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni.