Art. 5 
 
                  Programmi di sviluppo ammissibili 
 
  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al  presente
Titolo II, i programmi di sviluppo devono essere finalizzati a: 
    a) una riduzione sostanziale delle emissioni di gas  serra  delle
attivita'  industriali  che   attualmente   fanno   affidamento   sui
combustibili fossili come fonte di energia o materia prima, o 
    b)  una  riduzione  sostanziale  del  consumo  di  energia  nelle
attivita' e nei processi industriali. 
  2. I programmi di sviluppo di cui al comma 1  devono  garantire  il
perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi: 
    a) riduzione di almeno il 40% delle emissioni dirette  di  gas  a
effetto serra mediante l'elettrificazione dei processi  produttivi  o
l'utilizzo di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico  o  di
combustibili derivati dall'idrogeno rinnovabile, in sostituzione  dei
combustibili  fossili.  La  riduzione  delle  emissioni  deve  essere
misurata con riferimento alle emissioni dirette medie di gas serra  o
al consumo  energetico  registrata  nei  cinque  anni  precedenti  la
domanda di aiuto (emissione media su base annua) e deve tenere  conto
anche  delle  effettive  emissioni  derivanti  dalla  combustione  di
biomasse; 
    b) riduzione di almeno il 20% del consumo di energia in relazione
alle attivita' sovvenzionate. La riduzione dei  consumi  deve  essere
misurata con  riferimento  ai  consumi  energetici  verificatisi  nei
cinque anni precedenti la domanda di aiuto  (consumo  medio  su  base
annua). 
  3. Ai fini dell'ammissibilita', i programmi di sviluppo: 
    a) non devono comportare un aumento  della  capacita'  produttiva
complessiva dell'impresa richiedente, fatti  salvi  gli  aumenti  non
superiori al 2% della capacita' produttiva complessiva  derivanti  da
esigenze tecniche; 
    b) non devono avere ad oggetto interventi necessari per garantire
la mera conformita' con le norme dell'Unione  in  vigore,  ma  devono
indurre l'impresa a intraprendere un  investimento  che  non  sarebbe
realizzato, o sarebbe realizzato in modo limitato  o  diverso,  senza
l'aiuto. Ai predetti fini, le imprese devono dimostrare che avrebbero
continuato la  loro  attivita'  senza  modifiche,  a  condizione  che
continuare le loro attivita' senza modifiche non  avrebbe  comportato
una violazione del diritto dell'Unione; 
    c) qualora finalizzati alla  decarbonizzazione  attraverso  l'uso
dell'idrogeno rinnovabile, devono prevedere  l'utilizzo  di  idrogeno
prodotto da fonti  energetiche  rinnovabili  secondo  le  metodologie
stabilite per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili  di
origine  non  biologica  per  il  trasporto  nella   direttiva   (UE)
2018/2001; 
    d) qualora finalizzati alla decarbonizzazione attraverso l'uso di
combustibili derivati  dall'idrogeno  rinnovabile,  devono  prevedere
l'uso di combustibili che soddisfino i requisiti cumulativi di cui al
punto 81, lettera h), del Quadro temporaneo; 
    e) qualora sia previsto  l'utilizzo  di  idrogeno  elettrolitico,
devono prevedere l'utilizzo di idrogeno conformemente  al  punto  81,
lettera i), del Quadro temporaneo; 
    f) qualora realizzati da imprese esercenti  attivita'  rientranti
nel sistema di scambio di quote di emissioni (ETS), devono comportare
una riduzione delle emissioni di gas a  effetto  serra  dell'impianto
che permetta di scendere al di  sotto  dei  pertinenti  parametri  di
riferimento per l'assegnazione gratuita stabiliti nel regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione. 
  4. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente  titolo  i
programmi di  sviluppo  avviati  a  partire  dal  9  marzo  2023,  ad
eccezione di quelli che risultano  ammissibili  anche  ai  sensi  del
precedente  Quadro  temporaneo  di  cui  alla   comunicazione   della
Commissione europea C (2022) 5342 final del 20  luglio  2022,  per  i
quali i lavori possono essere iniziati a partire dal 20 luglio  2022.
I programmi devono essere ultimati entro trentasei mesi dalla data di
concessione delle agevolazioni. L'entrata  in  funzione  e  la  piena
operativita' degli investimenti oggetto  dei  programmi  di  sviluppo
agevolati deve intervenire entro i predetti termini. Ai fini  di  cui
sopra l'impresa beneficiaria e' tenuta: 
    a) ad inviare tempestivamente all'Agenzia,  e  comunque  entro  i
quindici giorni successivi alla scadenza dei  predetti  termini,  una
dichiarazione attestante la data  di  ultimazione  del  programma  di
investimenti nonche' la data di entrata  in  funzione  degli  stessi,
ovvero due  distinte  dichiarazioni  qualora  l'entrata  in  funzione
risultasse successiva all'ultimazione degli investimenti; 
    b) a comunicare all'Agenzia, prima  dello  scadere  dei  predetti
termini, le motivazioni sottese all'eventuale  mancato  rispetto  dei
termini in questione; 
    c) a trasmettere all'Agenzia l'ultimo stato avanzamento lavori di
cui all'art. 11, comma 7, del decreto 9 dicembre 2014 entro  sessanta
giorni dall'ultimazione del programma o dell'entrata in funzione,  se
successiva. 
  5. In caso di  mancato  rispetto  del  termine  di  ultimazione  ed
entrata in funzione di cui al comma 4,  si  applica  quanto  previsto
dall'art. 33 del decreto 9 dicembre 2014.