Art. 6 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Le spese ammissibili per la realizzazione  degli  interventi  di
cui al presente Titolo II sono quelle definite dall'art. 29, comma 1,
lettera c), del decreto 9 dicembre 2014, relative alle  attrezzature,
ai   macchinari   o   agli   impianti   necessari   per    conseguire
l'elettrificazione,  per  passare  all'idrogeno  o  ai   combustibili
derivati dall'idrogeno o per migliorare l'efficienza energetica. 
  2. In alternativa a quanto previsto dal comma  1,  e  su  richiesta
dell'impresa, i costi agevolabili  possono  essere  determinati  come
differenza tra i costi del programma e i  risparmi  sui  costi  o  le
entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in  assenza  dell'aiuto,
per  tutta  la  durata  dell'investimento.  L'applicazione  di  detta
metodologia  di  determinazione  dei   costi   agevolabili   comporta
l'obbligo per  l'impresa  richiedente  di  trasmettere,  con  cadenza
annuale e per tutta la vita utile dell'investimento -  come  definita
in sede istruttoria dall'Agenzia -  un  aggiornamento  dei  dati  sui
risparmi di costi  e  le  entrate  aggiuntive  al  fine  di  valutare
l'eventuale conseguimento di utili inaspettati, anche in relazione  a
periodi di prezzi estremamente elevati dell'elettricita' o del gas, e
rideterminare conseguentemente le agevolazioni spettanti.