Art. 6 Spese ammissibili 1. Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Titolo II sono quelle definite dall'art. 29, comma 1, lettera c), del decreto 9 dicembre 2014, relative alle attrezzature, ai macchinari o agli impianti necessari per conseguire l'elettrificazione, per passare all'idrogeno o ai combustibili derivati dall'idrogeno o per migliorare l'efficienza energetica. 2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, e su richiesta dell'impresa, i costi agevolabili possono essere determinati come differenza tra i costi del programma e i risparmi sui costi o le entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza dell'aiuto, per tutta la durata dell'investimento. L'applicazione di detta metodologia di determinazione dei costi agevolabili comporta l'obbligo per l'impresa richiedente di trasmettere, con cadenza annuale e per tutta la vita utile dell'investimento - come definita in sede istruttoria dall'Agenzia - un aggiornamento dei dati sui risparmi di costi e le entrate aggiuntive al fine di valutare l'eventuale conseguimento di utili inaspettati, anche in relazione a periodi di prezzi estremamente elevati dell'elettricita' o del gas, e rideterminare conseguentemente le agevolazioni spettanti.