Art. 7 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Nel rispetto di quanto previsto dalla  sezione  2.6  del  Quadro
temporaneo, le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensita'
previste dal punto 81, lettera n), del Quadro temporaneo, pari al: 
    a) 60% delle spese  ammissibili,  come  individuate  all'art.  6,
comma 1, per i programmi di sviluppo aventi ad oggetto gli interventi
di cui all'art. 5,  comma  2,  lettera  a),  che  siano  diversi  dai
progetti di elettrificazione; 
    b) 30% delle spese  ammissibili,  come  individuate  all'art.  6,
comma 1, per i programmi di sviluppo aventi ad oggetto gli interventi
di   cui   all'art.   5,   comma   2,   lettera    a),    concernenti
l'elettrificazione e per quelli di cui all'art. 5, comma  2,  lettera
b). 
  2.  Qualora  l'impresa   abbia   richiesto   l'applicazione   delle
previsioni di cui all'art. 6, comma 2, le agevolazioni sono  concesse
nei limiti del 40%  dei  costi  agevolabili.  Detta  intensita'  puo'
essere aumentata: 
    a) del 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese  e  del  20%
per gli aiuti concessi alle piccole imprese; 
    b) del 15% per gli investimenti in grado di ridurre le  emissioni
dirette di gas a  effetto  serra  di  almeno  il  55%  o  il  consumo
energetico di almeno il 25%. 
  3. Le agevolazioni concesse a sensi del presente Titolo non possono
essere cumulate con  altri  aiuti  di  Stato  per  gli  stessi  costi
ammissibili. 
  4. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Titolo deve
intervenire entro i termini previsti dal punto 81,  lettera  j),  del
Quadro temporaneo.