Art. 7 Agevolazioni concedibili 1. Nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo, le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensita' previste dal punto 81, lettera n), del Quadro temporaneo, pari al: a) 60% delle spese ammissibili, come individuate all'art. 6, comma 1, per i programmi di sviluppo aventi ad oggetto gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), che siano diversi dai progetti di elettrificazione; b) 30% delle spese ammissibili, come individuate all'art. 6, comma 1, per i programmi di sviluppo aventi ad oggetto gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), concernenti l'elettrificazione e per quelli di cui all'art. 5, comma 2, lettera b). 2. Qualora l'impresa abbia richiesto l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 6, comma 2, le agevolazioni sono concesse nei limiti del 40% dei costi agevolabili. Detta intensita' puo' essere aumentata: a) del 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese e del 20% per gli aiuti concessi alle piccole imprese; b) del 15% per gli investimenti in grado di ridurre le emissioni dirette di gas a effetto serra di almeno il 55% o il consumo energetico di almeno il 25%. 3. Le agevolazioni concesse a sensi del presente Titolo non possono essere cumulate con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili. 4. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Titolo deve intervenire entro i termini previsti dal punto 81, lettera j), del Quadro temporaneo.